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Christian Feuring
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Il 17 dicembre 2025, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato delle modifiche mirate al Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR). Questi cambiamenti mirano a ridurre la pressione sull’implementazione del regolamento, mantenendone però intatti gli obiettivi fondamentali.
Per tale motivo, il tempo a disposizione è maggiore e sono previste alcune semplificazioni procedurali per determinati operatori, ma non ci sono invece modifiche sostanziali delle responsabilità per i primi operatori e gli importatori. È essenziale quindi comprendere dove gli obblighi restano invariati e dove invece sono cambiati, per pianificare la conformità nel 2026 e negli anni successivi.
Nonostante le numerose speculazioni, il voto di dicembre non rappresenta un passo indietro rispetto all’EUDR. Le aziende che immettono per la prima volta sul mercato UE i prodotti interessati continuano ad avere la piena responsabilità di garantire un sourcing che non provochi deforestazione e che sia conforme alla legge. I requisiti di tracciabilità, inclusi i dati di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno, la valutazione del rischio e le misure di mitigazione, nonché la presentazione della DDS tramite il Sistema informativo dell’UE, rimangono pilastri centrali del regolamento. L’obiettivo dell’EUDR rimane invariato: prevenire l’ingresso nel mercato UE di prodotti legati alla deforestazione.
Prima di approfondire l’argomento, è opportuno trattare i fraintendimenti ricorrenti presenti sul mercato.
Da quando è entrato in vigore l’EUDR, le aziende nei vari settori si stanno preparando a soddisfarne i requisiti di ampia portata. Il voto del 17 dicembre 2025 risponde alle osservazioni relative alle difficoltà di implementazione, in particolare per quanto riguarda il sistema informativo dell’UE. Di seguito, analizzeremo le modifiche più rilevanti e il loro significato nella pratica.
In sintesi, alcuni processi sono stati semplificati, ma la sostanza dell’EUDR rimane invariata, in particolare per le aziende più vicine all’accesso al mercato.
Il risultato più evidente delle modifiche di dicembre 2025 è il calendario di applicazione rivisto. Le grandi e medie imprese devono conformarsi all’EUDR entro il 30 dicembre 2026. Le micro e piccole imprese beneficiano di una proroga fino al 30 giugno 2027, a meno che non siano già soggette al Regolamento Sul Legno dell’Unione Europea (EUTR). Per le imprese che non sono ancora pienamente preparate, questa proroga rappresenta un prezioso margine di manovra. Tuttavia, questa proroga dovrebbe essere vista come un’opportunità per sviluppare processi solidi e non come un motivo per rimandare gli sforzi di conformità.
Le modifiche chiariscono ulteriormente i ruoli lungo la supply chain, mantenendo però la responsabilità primaria in capo ai soggetti più vicini al punto di importazione o di prima immissione sul mercato UE.
Molte aziende operano con ruoli misti, a seconda della transazione. Ad esempio, un’azienda può agire come operatore quando importa, ma come commerciante a valle quando effettua il sourcing all’interno dell’UE. Sistemi flessibili e automatizzati che tengano conto di questi cambiamenti di ruolo sono quindi essenziali per garantire una conformità scalabile e per essere pronti ad affrontare eventuali audit.
Le modifiche richiedono alla Commissione europea di pubblicare entro il 30 aprile 2026 una valutazione sull’onere amministrativo e sull’impatto dell’implementazione. L’attenzione sarà rivolta ai piccoli operatori e ai possibili miglioramenti del sistema informativo EUDR (TRACES).
Si tratta esclusivamente di un report di valutazione. Non vi è alcun impegno automatico ad apportare ulteriori modifiche legislative. Data la portata limitata della revisione, la maggior parte delle aziende non dovrebbe aspettarsi una riduzione significativa dei requisiti, ma dovrebbe piuttosto utilizzare i tempi più lunghi per stabilire fin da ora processi solidi.
Le agevolazioni mirate si applicano ai piccoli e microoperatori primari situati in paesi a basso rischio:
Queste semplificazioni non si applicano agli operatori in paesi a medio o alto rischio, che devono seguire le procedure standard di due diligence e di presentazione delle DDS.
Le esportazioni sono agevolate: nella maggior parte dei casi, non è necessario presentare separatamente le DDS né fare riferimenti doganali espliciti. Tuttavia, è consigliabile conservare registrazioni complete di tracciabilità. Se i prodotti vengono reimportati nell’UE, il nuovo importatore avrà bisogno di set di dati completi per presentare una documentazione conforme.
Il Regolamento sul Legno dell’Unione Europea (EUTR) resta in vigore finché non diventeranno effettive le date previste dalla versione aggiornata dell’EUDR. Ciò evita gap normativi per il legno e i prodotti derivati durante il periodo di transizione.
I prodotti stampati, come libri, giornali e immagini stampate, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’EUDR. Ciò riguarda le aziende che hanno a che fare con il capitolo 49 della NC (“NC 49 ex”). Tuttavia, molte aziende del settore editoriale e della stampa rimangono soggette all’applicazione del regolamento a causa di altre attività di approvvigionamento o importazione, in particolare quelle relative al legno o ai materiali di imballaggio.
Il messaggio per gli importatori e i primi operatori è chiaro: la conformità totale è ancora obbligatoria, ma ora si ha più tempo a disposizione per raggiungerla nel modo adeguato. È il momento di abbandonare le fragili “soluzioni di emergenza” manuali e di passare a processi scalabili e automatizzati, in grado di resistere ad audit, aumenti di volume e cambi di fornitori.
Per gli operatori a valle, è essenziale comprendere con precisione il proprio ruolo in ogni transazione. Anche senza l’obbligo di inviare le DDS, la tracciabilità strutturata e la gestione del rischio dei fornitori restano fondamentali per limitare le responsabilità e rispondere a segnalazioni motivate.
In tutti i settori, molte aziende stanno utilizzando il tempo a disposizione in più per migliorare i propri processi, invece di rallentarli. Chi investe ora in basi di conformità stabili e automatizzate sarà in una posizione migliore non solo per l’EUDR, ma anche per i futuri requisiti normativi e di digitalizzazione.
Le aziende che hanno già implementato una soluzione EUDR dovrebbero sviluppare ulteriormente la propria configurazione, andando oltre la sola conformità, ad esempio utilizzando strutture di dati e flussi di lavoro consolidati per la gestione dei fornitori, altri requisiti normativi e iniziative di digitalizzazione più ampie.
Se desiderate discutere di come questi aggiornamenti possano influire sulla vostra specifica configurazione, siamo a vostra disposizione per assistervi.