Regolamento UE sul lavoro forzato: come preparare la propria supply chain

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Agosto 5, 2026

Tempo di lettura 9 min.

Il lavoro forzato non è un problema lontano. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nel mondo coinvolge 27,6 milioni di persone e il dato è cresciuto negli ultimi anni. Tra queste, 11,8 milioni sono donne e 3,3 milioni sono bambini. In molti casi, il lavoro forzato riguarda attività svolte da fornitori e subfornitori lungo le supply chain globali. Di conseguenza, può interessare anche i prodotti commercializzati nell’Unione europea. 

Il Regolamento UE sul lavoro forzato (Regolamento (UE) 2024/3015), spesso abbreviato in EUFLR, è la risposta dell’Unione europea a questo fenomeno. L’EUFLR vieta alle aziende di immettere o mettere a disposizione sul mercato UE prodotti realizzati con lavoro forzato, nonché di esportarli dall’Unione. L’obiettivo è duplice: impedire che il lavoro forzato entri nei beni acquistati e venduti in Europa e promuovere un mercato equo e trasparente, in cui le aziende competano ad armi pari. Il Regolamento contribuisce inoltre all’impegno internazionale per eliminare il lavoro forzato, compreso l’Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che ne prevede l’eradicazione entro il 2030

Anziché imporre alle aziende una procedura specifica o un insieme prestabilito di controlli, l’EUFLR definisce con chiarezza il risultato da garantire: nessun prodotto realizzato con lavoro forzato. Questo obbligo si applica indipendentemente dal luogo in cui si verifica il lavoro forzato: presso le strutture dell’azienda, presso fornitori diretti o in altri livelli della supply chain, all’interno o al di fuori dell’UE. 

Cosa rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento UE sul lavoro forzato? 

L’EUFLR si applica a tutti i prodotti realizzati con lavoro forzato, indipendentemente dall’origine, dalla tipologia o dal settore, purché siano immessi o messi a disposizione sul mercato UE oppure esportati dall’Unione. La definizione di “prodotto” è più ampia rispetto a quella prevista dalla maggior parte delle norme europee sui prodotti. A differenza del Nuovo quadro legislativo (NLF), che riguarda beni manifatturieri come macchinari, giocattoli ed elettronica, l’EUFLR comprende anche prodotti agricoli e materiali estratti, tra cui minerali e altre materie prime. 

Le norme si applicano dal 14 dicembre 2027 e riguardano anche i prodotti che a quella data continuano a essere messi a disposizione sul mercato, ad esempio quelli presenti sugli scaffali o nei magazzini. Questo vale anche se sono stati prodotti o importati prima di tale data. 

Sono incluse anche le vendite online e a distanza, compresi i prodotti offerti tramite siti e-commerce o marketplace online, purché l’offerta sia rivolta ad acquirenti nell’UE. I servizi non rientrano nell’ambito dell’EUFLR. 

Il Regolamento si applica a tutti gli operatori economici che immettono prodotti sul mercato UE, li mettono a disposizione nell’Unione o li esportano dall’UE. In concreto, sono coinvolti produttori, fabbricanti, importatori, esportatori, retailer e gli altri attori della catena del prodotto. 

Cosa si intende per lavoro forzato? 

L’EUFLR riprende la definizione consolidata dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO): qualsiasi lavoro o servizio imposto a una persona sotto coercizione e per il quale la persona non si sia offerta volontariamente. La definizione si fonda su due elementi chiave: 

  • Coercizione: è il mezzo utilizzato per costringere una persona a lavorare contro la propria volontà. Può essere fisica, come la violenza o la limitazione della libertà di movimento, oppure economica, come la servitù per debiti, il mancato pagamento dei salari o la confisca dei documenti di identità. Comprende anche intimidazioni e minacce, ad esempio di licenziamento o deportazione, nonché lo sfruttamento della vulnerabilità del lavoratore. 
  • Assenza di consenso volontario: per “volontario” si intende la decisione libera e informata di accettare un lavoro e la possibilità di lasciarlo in qualsiasi momento. Il consenso viene meno quando il lavoratore è ingannato da false promesse, sottoposto a forme di reclutamento non libero, come il lavoro vincolato da debiti, oppure costretto a svolgere mansioni diverse da quelle concordate senza avervi acconsentito. 

Come funziona nella pratica il Regolamento UE sul lavoro forzato? 

L’EUFLR vieta l’immissione sul mercato UE e l’esportazione dall’Unione di prodotti realizzati con lavoro forzato. L’applicazione si basa su indagini e su un approccio fondato sul rischio: la Commissione europea conduce i procedimenti relativi a sospetti casi di lavoro forzato al di fuori dell’UE, mentre le autorità nazionali competenti gestiscono quelli all’interno dell’Unione. Le imprese non sono soggette a un obbligo generale di rendicontazione ai sensi dell’EUFLR, ma durante un’indagine possono essere chiamate a fornire informazioni e prove. Per questo è opportuno prepararsi attraverso attività di due diligence. 

Il processo di indagine si articola in cinque fasi: 

  1. Individuazione e valutazione dei casi sospetti di lavoro forzato: le autorità raccolgono informazioni su possibili violazioni, comprese le segnalazioni ricevute, e stabiliscono quali casi considerare prioritari. 
  1. Richiesta di informazioni alle imprese: in presenza di elementi di preoccupazione, le autorità possono richiedere ulteriori informazioni alle aziende coinvolte. Se i dubbi permangono, viene avviata un’indagine formale. 
  1. Indagine sull’azienda e diritto di risposta: le imprese vengono informate delle motivazioni e dell’ambito dell’indagine e possono presentare documenti o altre informazioni. In alcuni casi possono essere effettuate ispezioni in loco. 
  1. Decisione sui prodotti interessati: se viene accertato il ricorso al lavoro forzato, il prodotto è vietato sul mercato UE e deve essere ritirato e smaltito. Le aziende possono chiedere il riesame della decisione. 
  1. Applicazione dei divieti da parte delle autorità doganali e nazionali: le autorità doganali fanno rispettare le decisioni di divieto alle frontiere esterne dell’Unione, mentre le autorità nazionali verificano la conformità dei prodotti che entrano o escono dal mercato UE. Le sanzioni per la non conformità sono stabilite dai singoli Stati membri. 
Source: European Commission


Perché le aziende dovrebbero iniziare a prepararsi al Regolamento UE sul lavoro forzato 

L’EUFLR non impone alle aziende di svolgere attività di due diligence, presentare report o certificare le proprie supply chain. Sulla carta non c’è nulla da trasmettere e non esiste una scadenza operativa rivolta direttamente alle imprese. È quindi facile che il tema perda priorità. Un’analisi più attenta del funzionamento del Regolamento mostra però perché aspettare sarebbe un errore. 

Innanzitutto, il divieto è ampio ed entra in vigore a una data precisa. Dal 14 dicembre 2027, qualsiasi prodotto realizzato in tutto o in parte con lavoro forzato sarà vietato sul mercato UE, indipendentemente dal settore, dall’origine o dalle dimensioni del componente interessato. Il divieto si estende anche ai prodotti fabbricati o importati prima di tale data, se ancora presenti sugli scaffali o nei magazzini. Per la maggior parte delle aziende, essere “in scope” rappresenta la regola, non l’eccezione. 

In secondo luogo, il divieto di un prodotto può coinvolgere imprese che non facevano parte dell’indagine originaria. Le decisioni adottate ai sensi dell’EUFLR riguardano infatti i prodotti specificamente individuati, non soltanto l’azienda sottoposta a indagine. Di conseguenza, un divieto collegato alla supply chain di un’impresa può avere effetti anche su altre aziende che vendono lo stesso prodotto. 

Conoscere la propria supply chain e conservare evidenze relative agli input utilizzati può aiutare a dimostrare la conformità e a ridurre il rischio di essere coinvolti in un divieto originato dalla catena di fornitura di un’altra azienda. 

I passaggi chiave per prepararsi al Regolamento UE sul lavoro forzato 

Mappare una supply chain su più livelli, raccogliere dati di tracciabilità e predisporre documenti in grado di confutare un sospetto non sono attività che si possono svolgere nelle poche settimane tra una richiesta delle autorità e la relativa scadenza. In pratica, occorre prepararsi attraverso alcuni passaggi fondamentali: 

  • Partire dalla visibilità. Mappare la supply chain oltre il primo livello, perché il rischio di lavoro forzato si annida spesso più in profondità rispetto ai fornitori diretti, e identificare l’effettiva provenienza di prodotti, componenti e materie prime. 
  • Costruire una base documentale. Gli orientamenti descrivono le informazioni che le autorità potrebbero richiedere e costituiscono anche un’utile checklist di preparazione: dati di tracciabilità e mappe dei fornitori, documenti di acquisto e spedizione, codici di condotta dei fornitori, risultati degli audit, testimonianze dei lavoratori e registrazioni delle eventuali azioni correttive intraprese. 
  • Utilizzare gli strumenti di valutazione del rischio disponibili. L’UE istituirà una banca dati sui rischi di lavoro forzato, che segnalerà prodotti e aree geografiche a rischio più elevato. Le aziende, soprattutto quelle di minori dimensioni e con risorse limitate, potranno utilizzarla per concentrare l’attenzione dove il rischio è più probabile, anziché sottoporre ogni elemento allo stesso livello di verifica. 
  • Valorizzare le attività già in corso. È qui che si crea il collegamento con altre normative europee, ma soltanto nei punti di effettiva sovrapposizione. Le aziende soggette alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) devono già identificare e affrontare gli impatti sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, nelle proprie attività e catene del valore. Questo processo di compliance e la documentazione prodotta possono contribuire a dimostrare, nel corso di un’indagine, che i prodotti non sono collegati al lavoro forzato. 

Come osapiens supporta la preparazione al Regolamento UE sul lavoro forzato 

Prepararsi al Regolamento UE sul lavoro forzato richiede le stesse capacità fondamentali necessarie per una gestione efficace della compliance di supply chain: visibilità sulle reti di fornitura, conoscenza dei rischi potenziali e documentazione in grado di supportare le verifiche delle autorità. 

La osapiens Supplier Intelligence Suite riunisce in un’unica piattaforma la compliance di supply chain, il supplier risk management e la gestione dei fornitori. Aiuta i team a mappare le catene di fornitura, valutare i rischi dei fornitori sulla base di indicatori pertinenti e conservare la documentazione necessaria per rispondere a potenziali indagini EUFLR in vista di dicembre 2027. 

Supply Chain Compliance | osapiens

Supplier Risk Management Platform | osapiens HUB

osapiens HUB for Supplier Relationship Mgmt. (SRM)


Il lavoro forzato non è un problema lontano. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nel mondo coinvolge 27,6 milioni di persone e il dato è cresciuto negli ultimi anni. Tra queste, 11,8 milioni sono donne e 3,3 milioni sono bambini. In molti casi, il lavoro forzato riguarda attività svolte da fornitori e subfornitori lungo le supply chain globali. Di conseguenza, può interessare anche i prodotti commercializzati nell’Unione europea. 

Il Regolamento UE sul lavoro forzato (Regolamento (UE) 2024/3015), spesso abbreviato in EUFLR, è la risposta dell’Unione europea a questo fenomeno. L’EUFLR vieta alle aziende di immettere o mettere a disposizione sul mercato UE prodotti realizzati con lavoro forzato, nonché di esportarli dall’Unione. L’obiettivo è duplice: impedire che il lavoro forzato entri nei beni acquistati e venduti in Europa e promuovere un mercato equo e trasparente, in cui le aziende competano ad armi pari. Il Regolamento contribuisce inoltre all’impegno internazionale per eliminare il lavoro forzato, compreso l’Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che ne prevede l’eradicazione entro il 2030

Anziché imporre alle aziende una procedura specifica o un insieme prestabilito di controlli, l’EUFLR definisce con chiarezza il risultato da garantire: nessun prodotto realizzato con lavoro forzato. Questo obbligo si applica indipendentemente dal luogo in cui si verifica il lavoro forzato: presso le strutture dell’azienda, presso fornitori diretti o in altri livelli della supply chain, all’interno o al di fuori dell’UE. 

Cosa rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento UE sul lavoro forzato? 

L’EUFLR si applica a tutti i prodotti realizzati con lavoro forzato, indipendentemente dall’origine, dalla tipologia o dal settore, purché siano immessi o messi a disposizione sul mercato UE oppure esportati dall’Unione. La definizione di “prodotto” è più ampia rispetto a quella prevista dalla maggior parte delle norme europee sui prodotti. A differenza del Nuovo quadro legislativo (NLF), che riguarda beni manifatturieri come macchinari, giocattoli ed elettronica, l’EUFLR comprende anche prodotti agricoli e materiali estratti, tra cui minerali e altre materie prime. 

Le norme si applicano dal 14 dicembre 2027 e riguardano anche i prodotti che a quella data continuano a essere messi a disposizione sul mercato, ad esempio quelli presenti sugli scaffali o nei magazzini. Questo vale anche se sono stati prodotti o importati prima di tale data. 

Sono incluse anche le vendite online e a distanza, compresi i prodotti offerti tramite siti e-commerce o marketplace online, purché l’offerta sia rivolta ad acquirenti nell’UE. I servizi non rientrano nell’ambito dell’EUFLR. 

Il Regolamento si applica a tutti gli operatori economici che immettono prodotti sul mercato UE, li mettono a disposizione nell’Unione o li esportano dall’UE. In concreto, sono coinvolti produttori, fabbricanti, importatori, esportatori, retailer e gli altri attori della catena del prodotto. 

Cosa si intende per lavoro forzato? 

L’EUFLR riprende la definizione consolidata dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO): qualsiasi lavoro o servizio imposto a una persona sotto coercizione e per il quale la persona non si sia offerta volontariamente. La definizione si fonda su due elementi chiave: 

  • Coercizione: è il mezzo utilizzato per costringere una persona a lavorare contro la propria volontà. Può essere fisica, come la violenza o la limitazione della libertà di movimento, oppure economica, come la servitù per debiti, il mancato pagamento dei salari o la confisca dei documenti di identità. Comprende anche intimidazioni e minacce, ad esempio di licenziamento o deportazione, nonché lo sfruttamento della vulnerabilità del lavoratore. 
  • Assenza di consenso volontario: per “volontario” si intende la decisione libera e informata di accettare un lavoro e la possibilità di lasciarlo in qualsiasi momento. Il consenso viene meno quando il lavoratore è ingannato da false promesse, sottoposto a forme di reclutamento non libero, come il lavoro vincolato da debiti, oppure costretto a svolgere mansioni diverse da quelle concordate senza avervi acconsentito. 

Come funziona nella pratica il Regolamento UE sul lavoro forzato? 

L’EUFLR vieta l’immissione sul mercato UE e l’esportazione dall’Unione di prodotti realizzati con lavoro forzato. L’applicazione si basa su indagini e su un approccio fondato sul rischio: la Commissione europea conduce i procedimenti relativi a sospetti casi di lavoro forzato al di fuori dell’UE, mentre le autorità nazionali competenti gestiscono quelli all’interno dell’Unione. Le imprese non sono soggette a un obbligo generale di rendicontazione ai sensi dell’EUFLR, ma durante un’indagine possono essere chiamate a fornire informazioni e prove. Per questo è opportuno prepararsi attraverso attività di due diligence. 

Il processo di indagine si articola in cinque fasi: 

  1. Individuazione e valutazione dei casi sospetti di lavoro forzato: le autorità raccolgono informazioni su possibili violazioni, comprese le segnalazioni ricevute, e stabiliscono quali casi considerare prioritari. 
  1. Richiesta di informazioni alle imprese: in presenza di elementi di preoccupazione, le autorità possono richiedere ulteriori informazioni alle aziende coinvolte. Se i dubbi permangono, viene avviata un’indagine formale. 
  1. Indagine sull’azienda e diritto di risposta: le imprese vengono informate delle motivazioni e dell’ambito dell’indagine e possono presentare documenti o altre informazioni. In alcuni casi possono essere effettuate ispezioni in loco. 
  1. Decisione sui prodotti interessati: se viene accertato il ricorso al lavoro forzato, il prodotto è vietato sul mercato UE e deve essere ritirato e smaltito. Le aziende possono chiedere il riesame della decisione. 
  1. Applicazione dei divieti da parte delle autorità doganali e nazionali: le autorità doganali fanno rispettare le decisioni di divieto alle frontiere esterne dell’Unione, mentre le autorità nazionali verificano la conformità dei prodotti che entrano o escono dal mercato UE. Le sanzioni per la non conformità sono stabilite dai singoli Stati membri. 
Source: European Commission


Perché le aziende dovrebbero iniziare a prepararsi al Regolamento UE sul lavoro forzato 

L’EUFLR non impone alle aziende di svolgere attività di due diligence, presentare report o certificare le proprie supply chain. Sulla carta non c’è nulla da trasmettere e non esiste una scadenza operativa rivolta direttamente alle imprese. È quindi facile che il tema perda priorità. Un’analisi più attenta del funzionamento del Regolamento mostra però perché aspettare sarebbe un errore. 

Innanzitutto, il divieto è ampio ed entra in vigore a una data precisa. Dal 14 dicembre 2027, qualsiasi prodotto realizzato in tutto o in parte con lavoro forzato sarà vietato sul mercato UE, indipendentemente dal settore, dall’origine o dalle dimensioni del componente interessato. Il divieto si estende anche ai prodotti fabbricati o importati prima di tale data, se ancora presenti sugli scaffali o nei magazzini. Per la maggior parte delle aziende, essere “in scope” rappresenta la regola, non l’eccezione. 

In secondo luogo, il divieto di un prodotto può coinvolgere imprese che non facevano parte dell’indagine originaria. Le decisioni adottate ai sensi dell’EUFLR riguardano infatti i prodotti specificamente individuati, non soltanto l’azienda sottoposta a indagine. Di conseguenza, un divieto collegato alla supply chain di un’impresa può avere effetti anche su altre aziende che vendono lo stesso prodotto. 

Conoscere la propria supply chain e conservare evidenze relative agli input utilizzati può aiutare a dimostrare la conformità e a ridurre il rischio di essere coinvolti in un divieto originato dalla catena di fornitura di un’altra azienda. 

I passaggi chiave per prepararsi al Regolamento UE sul lavoro forzato 

Mappare una supply chain su più livelli, raccogliere dati di tracciabilità e predisporre documenti in grado di confutare un sospetto non sono attività che si possono svolgere nelle poche settimane tra una richiesta delle autorità e la relativa scadenza. In pratica, occorre prepararsi attraverso alcuni passaggi fondamentali: 

  • Partire dalla visibilità. Mappare la supply chain oltre il primo livello, perché il rischio di lavoro forzato si annida spesso più in profondità rispetto ai fornitori diretti, e identificare l’effettiva provenienza di prodotti, componenti e materie prime. 
  • Costruire una base documentale. Gli orientamenti descrivono le informazioni che le autorità potrebbero richiedere e costituiscono anche un’utile checklist di preparazione: dati di tracciabilità e mappe dei fornitori, documenti di acquisto e spedizione, codici di condotta dei fornitori, risultati degli audit, testimonianze dei lavoratori e registrazioni delle eventuali azioni correttive intraprese. 
  • Utilizzare gli strumenti di valutazione del rischio disponibili. L’UE istituirà una banca dati sui rischi di lavoro forzato, che segnalerà prodotti e aree geografiche a rischio più elevato. Le aziende, soprattutto quelle di minori dimensioni e con risorse limitate, potranno utilizzarla per concentrare l’attenzione dove il rischio è più probabile, anziché sottoporre ogni elemento allo stesso livello di verifica. 
  • Valorizzare le attività già in corso. È qui che si crea il collegamento con altre normative europee, ma soltanto nei punti di effettiva sovrapposizione. Le aziende soggette alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) devono già identificare e affrontare gli impatti sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, nelle proprie attività e catene del valore. Questo processo di compliance e la documentazione prodotta possono contribuire a dimostrare, nel corso di un’indagine, che i prodotti non sono collegati al lavoro forzato. 

Come osapiens supporta la preparazione al Regolamento UE sul lavoro forzato 

Prepararsi al Regolamento UE sul lavoro forzato richiede le stesse capacità fondamentali necessarie per una gestione efficace della compliance di supply chain: visibilità sulle reti di fornitura, conoscenza dei rischi potenziali e documentazione in grado di supportare le verifiche delle autorità. 

La osapiens Supplier Intelligence Suite riunisce in un’unica piattaforma la compliance di supply chain, il supplier risk management e la gestione dei fornitori. Aiuta i team a mappare le catene di fornitura, valutare i rischi dei fornitori sulla base di indicatori pertinenti e conservare la documentazione necessaria per rispondere a potenziali indagini EUFLR in vista di dicembre 2027. 

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