Cosa comporta in pratica il rinvio dell’EUDR?
Conformità all'EUDR per gli importatori
Gli importatori sono al centro della conformità all’EUDR: scarica la nostra checklist per tenere sotto controllo il tuo percorso di implementazione.
I tre obblighi fondamentali di due diligence
1. Raccogliere informazioni sui fornitori
Gli importatori devono raccogliere informazioni dettagliate sulla propria catena di approvvigionamento. Ciò include in particolare la geolocalizzazione degli appezzamenti di produzione, le informazioni sui produttori e sui fornitori, i prodotti interessati, i quantitativi, nonché le prove pertinenti della legalità della produzione.
Queste informazioni costituiscono la base per la successiva valutazione dei rischi ai sensi dell’EUDR.
2. Effettuare una valutazione dei rischi
Le aziende devono verificare se i prodotti siano collegati alla deforestazione avvenuta dopo il 31 dicembre 2020 o siano associati a violazioni delle leggi nel paese di origine.
A tal fine è necessaria una valutazione dei rischi strutturata e tracciabile. Solo i prodotti che presentano un rischio trascurabile possono essere immessi sul mercato dell’UE.
3. Mitigare i rischi e presentare una dichiarazione di due diligence
Se la valutazione del rischio individua un rischio non trascurabile, le imprese devono adottare misure adeguate di mitigazione del rischio, ad esempio ottenendo prove o informazioni aggiuntive.
Successivamente, è possibile presentare una dichiarazione di due diligence (DDS) nel sistema UE TRACES.
Cosa devono fare concretamente le aziende nel 2026
Errori comuni dopo il ritardo
Il ritardo non significa che l’obbligo non sia più in vigore. Il tempo stringe.
Le aziende che raccolgono i dati rilevanti ai fini dell’EUDR con troppo ritardo rischiano interruzioni della catena di approvvigionamento all’inizio del 2027.
La responsabilità ricade sull’importatore. È fondamentale coinvolgere tempestivamente i fornitori.
Anche le PMI saranno interessate a partire da giugno 2027, con gli stessi obblighi.
Senza un approccio sistematico e processi digitali, la conformità all’EUDR diventerà un collo di bottiglia.
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Domande frequenti sul Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)
Gli importatori confermano innanzitutto l’ambito di applicazione ai sensi dell’Allegato I e dichiarano di agire in qualità di operatori per ciascuna fase del processo. Raccolgono i dati di geolocalizzazione a livello di appezzamento/azienda agricola e le date di produzione/raccolta, quindi valutano i rischi di deforestazione e di legalità. Tutti i rischi non trascurabili devono essere mitigati prima dell’immissione dei prodotti sul mercato.
Presentano una Dichiarazione di due diligence (DDS) nel sistema TRACES prima di commercializzare le merci e conservano tutta la documentazione a fini di audit per almeno cinque anni. Inoltre, sono tenuti a fornire ai propri clienti i numeri di riferimento della DDS.
Il sistema TRACES dell’UE è obbligatorio per l’invio dei dati DDS e lo scambio di informazioni di riferimento. Le aziende lo combinano solitamente con una piattaforma di due diligence e tracciabilità (ad es. osapiens HUB) per integrare i fornitori, raccogliere dati geografici, condurre valutazioni dei rischi conformi all’EUDR e automatizzare i flussi di lavoro relativi alla DDS.
Strumenti di analisi dei geodati come osapiens HUB per l’EUDR supportano la valutazione della deforestazione. Archivi documentali sicuri e integrazioni ERP garantiscono registrazioni verificabili e flussi di dati efficienti.
osapiens HUB per l’EUDR consente alle aziende di raggiungere la conformità attraverso un processo di due diligence automatizzato, efficiente e intuitivo, legalmente convalidato e che riduce al minimo l’intervento manuale.
Gli strumenti interni standard raramente soddisfano i rigorosi requisiti dell’EUDR. L’osapiens HUB per l’EUDR effettua valutazioni documentate dei rischi di deforestazione e di legalità per ogni appezzamento e ogni transazione, e convalida i risultati con prove geospaziali per confermare che i prodotti siano esenti da deforestazione.
Inoltre, viene mantenuta una traccia di audit completa che collega i prodotti a appezzamenti, fornitori, dati e numeri di riferimento DDS, con registrazioni conservate per almeno cinque anni. Poiché l’EUDR è in continua evoluzione, le aziende devono effettuare un monitoraggio costante per garantire il rispetto dei requisiti più recenti.
Pertanto, l’osapiens HUB per l’EUDR è stato sviluppato in collaborazione con esperti legali di primo piano.
L’EUDR riguarda sette materie prime fondamentali: bestiame, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. Inoltre, anche un’ampia gamma di prodotti realizzati con queste materie prime – elencati nell’allegato I del regolamento – rientra nel campo di applicazione e deve soddisfare i requisiti.
Sì, il Parlamento europeo ha adottato l’EUDR nell’aprile 2023, seguito dall’approvazione da parte del Consiglio nel maggio 2023. Il regolamento (UE) 2023/1115 è entrato in vigore nel giugno 2023.
Ai sensi dell’EUDR, tutti gli operatori di mercato e gli operatori commerciali che immettono nel mercato dell’UE o esportano dall’UE i seguenti beni devono ugualmente dimostrare che i loro prodotti non provengono da aree recentemente sottoposte a deforestazione né hanno contribuito al degrado forestale. Tra questi figurano la soia, il bestiame, l’olio di palma, il legno, il cacao, il caffè, la gomma e alcuni dei loro derivati, quali pelle, cioccolato, pneumatici e mobili. L’EUDR mira a garantire che i prodotti consumati dai cittadini dell’UE non contribuiscano alla deforestazione globale o al danneggiamento delle foreste. L’obiettivo principale è fermare l’espansione dei terreni agricoli destinati alla produzione dei suddetti prodotti.
L’EUDR stabilisce che ogni azienda che commercia in uno o più dei sette prodotti elencati e li importa nell’UE o li esporta dall’UE – con la possibilità che, previa revisione da parte dell’UE, altri prodotti possano essere aggiunti all’elenco – debba dimostrare che i propri prodotti non sono collegati alla deforestazione e siano stati realizzati nel rispetto delle leggi del paese di origine. Vengono presi in considerazione vari aspetti quali l’uso del suolo, il lavoro e i diritti umani. Inoltre, le aziende sono tenute a presentare una dichiarazione di due diligence relativa ai propri prodotti. Tale obbligo si applica indipendentemente dal fatto che l’azienda abbia sede nell’UE e riguarda sia il disboscamento legale che quello illegale all’interno e all’esterno dell’UE.
L’EUDR prevede sanzioni chiare in caso di violazioni, tra cui multe fino al 4% del fatturato annuo dell’azienda nell’UE. Inoltre, il prodotto in questione o i proventi derivanti da una transazione correlata possono essere confiscati. Ulteriori sanzioni comprendono l’esclusione temporanea dagli appalti pubblici e dall’accesso ai fondi pubblici, il divieto temporaneo di immissione sul mercato, fornitura o esportazione delle merci o dei prodotti in questione, nonché il divieto di avvalersi della procedura semplificata di due diligence.
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro esaminano le dichiarazioni di due diligence e la documentazione associata prima dello sdoganamento. La probabilità di un’ispezione dipende dall’entità del rischio che le merci non siano conformi ai requisiti. In Germania, l’Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione (BLE) è già stato designato come «autorità competente» per l’attuazione del regolamento.