EU Deforestation Regulation (EUDR)

Il regolamento UE sulla deforestazione vieta l'immissione sul mercato dell'UE di sette prodotti soggetti al regolamento senza la verifica di un approvvigionamento libero da deforestazione, la documentazione legale di produzione e la presentazione di una dichiarazione di due diligence. L'applicazione del regolamento avrà inizio il 30 dicembre 2026 per i grandi operatori e commercianti e il 30 giugno 2027 per le PMI.

Prossima scadenza:

30 dicembre 2026: i grandi operatori e commercianti devono aver presentato le dichiarazioni di due diligence per ogni spedizione soggetta al regolamento.

Gli acquisti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR sono già oggetto di contratti in corso d’ora. I prodotti che state acquistando ora devono soddisfare i requisiti del regolamento al momento dell’importazione o dell’immissione sul mercato.

Calendario del regolamento

Giugno 2023

Entra in vigore il regolamento UE 2023/1115. La data limite per la deforestazione è fissata al 31 dicembre 2020.

2025-2026

La Commissione europea pubblica un’analisi comparativa dei paesi, classificando i paesi di provenienza come a rischio trascurabile, standard o elevato.

30. June 2027

Data di entrata in vigore per gli operatori e gli operatori commerciali delle PMI. Si applicano gli stessi obblighi relativi al DDS.

Dicembre 2024

Termine originario per l’applicazione. Posticipato di un anno su richiesta del settore e dei partner commerciali.

30. December 2026

Data di entrata in vigore per i grandi operatori e commercianti. È richiesto il DDS per tutte le immissioni sul mercato dell’UE di materie prime soggette al regolamento.

In corso

Il 3% degli operatori a rischio trascurabile, il 6% di quelli a rischio standard e una quota maggiore di quelli ad alto rischio sono soggetti a controlli doganali di verifica per anno solare.

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  • 2023
    Giugno 2023

    Entra in vigore il regolamento UE 2023/1115. La data limite per la deforestazione è fissata al 31 dicembre 2020.

  • 2024
    Dicembre 2024

    Termine originario per l’applicazione. Posticipato di un anno su richiesta del settore e dei partner commerciali.

  • 2025
    2025-2026

    La Commissione europea pubblica un’analisi comparativa dei paesi, classificando i paesi di provenienza come a rischio trascurabile, standard o elevato.

  • 2026
    30. December 2026

    Data di entrata in vigore per i grandi operatori e commercianti. È richiesto il DDS per tutte le immissioni sul mercato dell’UE di materie prime soggette al regolamento.

  • 2027
    30. June 2027

    Data di entrata in vigore per gli operatori e gli operatori commerciali delle PMI. Si applicano gli stessi obblighi relativi al DDS.

  • In corso

    Il 3% degli operatori a rischio trascurabile, il 6% di quelli a rischio standard e una quota maggiore di quelli ad alto rischio sono soggetti a controlli doganali di verifica per anno solare.

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento UE sulla deforestazione vieta l’immissione sul mercato dell’UE di bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma e prodotti da essi derivati, a meno che non siano soddisfatte tre condizioni: approvvigionamento senza deforestazione e senza conversione di foreste dopo il 31 dicembre 2020, produzione legale ai sensi delle leggi del paese di origine e copertura da parte di una dichiarazione di due diligence. 

Gli operatori devono raccogliere dati geografici a livello di appezzamento, valutare il rischio relativo al paese e al prodotto e presentare una dichiarazione di due diligence tramite EU TRACES prima che le merci siano immesse sul mercato.

Obblighi previsti dall’EUDR in base al ruolo: operatori, commercianti e PMI

L’EUDR distingue tra due categorie di operatori di mercato: operatori e commercianti. Gli obblighi a carico di ciascuno differiscono e tale distinzione determina se un’azienda debba effettuare una due diligence completa o soddisfare una serie di requisiti documentali meno onerosi.

Operatore

Un operatore è qualsiasi azienda che immette per la prima volta sul mercato dell’UE un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento, sia tramite importazione che tramite produzione nazionale. 

Il primo operatore nella catena di approvvigionamento è soggetto all’obbligo di due diligence completa: raccolta dei geodati a livello di appezzamento, conduzione di valutazioni dei rischi di deforestazione e di legalità e presentazione di una Dichiarazione di Due Diligence (DDS) tramite EU TRACES prima che il prodotto venga immesso sul mercato. Il numero di riferimento della DDS generato al momento della presentazione deve essere comunicato a tutti i destinatari a valle.

Operatore commerciale

Per «operatore commerciale» si intende qualsiasi azienda che renda disponibile sul mercato dell’UE un prodotto soggetto al regolamento dopo che questo è già stato immesso sul mercato da un operatore. 

Devono raccogliere, documentare e conservare i numeri di riferimento DDS ricevuti dai partner a monte e mettere tale documentazione a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Dimensioni dell’azienda

Le dimensioni dell’azienda incidono sui tempi di applicazione, ma non sulla sostanza dell’obbligo. 

I grandi operatori e gli operatori commerciali devono conformarsi a partire dal 30 dicembre 2026. 

Le PMI, definite come aziende che soddisfano almeno due delle seguenti soglie: massimo 250 dipendenti, massimo 50 milioni di euro di fatturato, massimo 43 milioni di euro di totale di bilancio, devono conformarsi a partire dal 30 giugno 2027.

I tre obblighi di due diligence che ogni primo operatore deve rispettare

La due diligence prevista dall’EUDR si applica integralmente ai primi operatori (le aziende che immettono per prime sul mercato dell’UE un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione, sia tramite importazione che produzione nazionale). Essa si articola in tre obblighi sequenziali, ciascuno dei quali si ricollega direttamente a quello successivo.

Raccogliere i geodati a livello di appezzamento, le prove di legalità e i codici NC per ogni prodotto oggetto dell’analisi

Per ciascun prodotto rientrante nell’ambito di applicazione, gli operatori devono innanzitutto raccogliere dati geografici a livello di appezzamento per ogni luogo di approvvigionamento, prove della produzione legale ai sensi delle leggi del paese di origine, nonché i codici NC e i paesi di origine pertinenti. I dati geografici devono provenire dal produttore o dall’azienda agricola effettivi, non da partner logistici o spedizionieri.

Domande frequenti (FAQ)

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