Entra in vigore il regolamento UE 2023/1115. La data limite per la deforestazione è fissata al 31 dicembre 2020.
EU Deforestation Regulation (EUDR)
Il regolamento UE sulla deforestazione vieta l'immissione sul mercato dell'UE di sette prodotti soggetti al regolamento senza la verifica di un approvvigionamento libero da deforestazione, la documentazione legale di produzione e la presentazione di una dichiarazione di due diligence. L'applicazione del regolamento avrà inizio il 30 dicembre 2026 per i grandi operatori e commercianti e il 30 giugno 2027 per le PMI.
Prossima scadenza:
30 dicembre 2026: i grandi operatori e commercianti devono aver presentato le dichiarazioni di due diligence per ogni spedizione soggetta al regolamento.
Gli acquisti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR sono già oggetto di contratti in corso d’ora. I prodotti che state acquistando ora devono soddisfare i requisiti del regolamento al momento dell’importazione o dell’immissione sul mercato.
Calendario del regolamento
Cosa prevede il regolamento
Il regolamento UE sulla deforestazione vieta l’immissione sul mercato dell’UE di bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma e prodotti da essi derivati, a meno che non siano soddisfatte tre condizioni: approvvigionamento senza deforestazione e senza conversione di foreste dopo il 31 dicembre 2020, produzione legale ai sensi delle leggi del paese di origine e copertura da parte di una dichiarazione di due diligence.
Gli operatori devono raccogliere dati geografici a livello di appezzamento, valutare il rischio relativo al paese e al prodotto e presentare una dichiarazione di due diligence tramite EU TRACES prima che le merci siano immesse sul mercato.
Obblighi previsti dall’EUDR in base al ruolo: operatori, commercianti e PMI
L’EUDR distingue tra due categorie di operatori di mercato: operatori e commercianti. Gli obblighi a carico di ciascuno differiscono e tale distinzione determina se un’azienda debba effettuare una due diligence completa o soddisfare una serie di requisiti documentali meno onerosi.
Operatore
Un operatore è qualsiasi azienda che immette per la prima volta sul mercato dell’UE un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento, sia tramite importazione che tramite produzione nazionale.
Il primo operatore nella catena di approvvigionamento è soggetto all’obbligo di due diligence completa: raccolta dei geodati a livello di appezzamento, conduzione di valutazioni dei rischi di deforestazione e di legalità e presentazione di una Dichiarazione di Due Diligence (DDS) tramite EU TRACES prima che il prodotto venga immesso sul mercato. Il numero di riferimento della DDS generato al momento della presentazione deve essere comunicato a tutti i destinatari a valle.
Operatore commerciale
Per «operatore commerciale» si intende qualsiasi azienda che renda disponibile sul mercato dell’UE un prodotto soggetto al regolamento dopo che questo è già stato immesso sul mercato da un operatore.
Devono raccogliere, documentare e conservare i numeri di riferimento DDS ricevuti dai partner a monte e mettere tale documentazione a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Dimensioni dell’azienda
La dimensione dell'azienda incide sui tempi di applicazione, non sul contenuto dell'obbligo.
I grandi e medi operatori e commercianti devono conformarsi a partire dal 30 dicembre 2026.
La maggior parte delle micro e piccole imprese (come definite dall'art. 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva contabile dell'UE) devono conformarsi a partire dal 30 giugno 2027.
Eccezione: le micro e piccole imprese già soggette al RTUE (regolamento UE sul legno, predecessore del RDUE) devono conformarsi già dal 30 dicembre 2026, indipendentemente dalla loro dimensione.
I tre obblighi di due diligence che ogni primo operatore deve rispettare
La due diligence prevista dall’EUDR si applica integralmente ai primi operatori (le aziende che immettono per prime sul mercato dell’UE un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione, sia tramite importazione che produzione nazionale). Essa si articola in tre obblighi sequenziali, ciascuno dei quali si ricollega direttamente a quello successivo.
Raccogliere i geodati a livello di appezzamento, le prove di legalità e i codici NC per ogni prodotto oggetto dell’analisi
Per ciascun prodotto rientrante nell’ambito di applicazione, gli operatori devono innanzitutto raccogliere dati geografici a livello di appezzamento per ogni luogo di approvvigionamento, prove della produzione legale ai sensi delle leggi del paese di origine, nonché i codici NC e i paesi di origine pertinenti. I dati geografici devono provenire dal produttore o dall’azienda agricola effettivi, non da partner logistici o spedizionieri.
Valutare il rischio di deforestazione e di illegalità per ogni appezzamento da cui proviene il prodotto
Utilizzando i geodati raccolti, i primi operatori devono verificare che non si sia verificata alcuna deforestazione sugli appezzamenti in questione dopo il 31 dicembre 2020 e che la produzione sia stata conforme alle leggi nazionali applicabili. La Commissione europea ha pubblicato la sua prima classificazione ufficiale dei rischi per paese nel maggio 2025, assegnando ai paesi di approvvigionamento un rischio trascurabile, standard o elevato.
Mitigare i rischi non trascurabili e presentare una dichiarazione di due diligence tramite EU TRACES
Laddove la valutazione del rischio identifichi casi di deforestazione o problemi di legalità, gli operatori primari devono adottare misure di mitigazione prima di immettere il prodotto sul mercato dell’UE. Una volta completata la mitigazione e valutato il rischio come trascurabile, l’operatore presenta una dichiarazione di due diligence tramite EU TRACES, generando un numero di riferimento che deve essere trasmesso a tutti i destinatari a valle.
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