REACH e RoHS

Restrizione delle sostanze pericolose (REACH e RoHS)

Il regolamento UE sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS) impongono a qualsiasi azienda che immetta prodotti sul mercato dell’UE di identificare e limitare le sostanze pericolose lungo tutta la propria catena di approvvigionamento, con l’obbligo di divulgazione delle sostanze che destano estrema preoccupazione (SVHC) ai sensi del REACH, notifiche alla banca dati SCIP ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti dell’UE, nonché limiti rigorosi alle sostanze con requisiti di marcatura CE ai sensi della direttiva RoHS. 

Prossima scadenza:

REACH - 4 agosto 2026: i produttori e gli importatori di articoli contenenti n-esano o bisfenolo AF in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso per articolo, con quantità totali superiori a una tonnellata all’anno, devono notificare l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2. Entrambe le sostanze sono state aggiunte all’elenco delle sostanze candidate SVHC il 4 febbraio 2026. L’elenco delle sostanze candidate viene aggiornato due volte all’anno; ogni aggiornamento comporta l’immediato adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 33 per qualsiasi prodotto interessato nell’intero catalogo.

 

RoHS - 11 dicembre 2026: l’esenzione 6(a) della direttiva RoHS, che consente l’uso del piombo come elemento legante per la lavorabilità a freddo nell’acciaio, scade per le categorie di prodotti 8, 9 e 11. Per queste categorie non è possibile alcun rinnovo. I produttori i cui prodotti si avvalgono di questa esenzione devono stabilire prima di tale data se si applicano esenzioni sostitutive più restrittive o se è necessaria una riformulazione. 

Calendario normativo

1. June 2007

Il regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) entra in vigore con le prime disposizioni relative alla registrazione in tutti gli Stati membri dell’UE.

4. August 2026

Scadenza per la notifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, per l’n-esano e il bisfenolo AF, aggiunti all’elenco delle sostanze candidate il 4 febbraio 2026. Le aziende che superano una tonnellata di articoli interessati all’anno devono notificarlo all’ECHA entro tale data.

In corso

Gli aggiornamenti mirati a livello di sostanza proseguono attraverso le decisioni di autorizzazione dell’Allegato XIV e le restrizioni dell’Allegato XVII. Entro la fine del 2026 è prevista una proposta di restrizione specifica per i PFAS da parte dell’ECHA, relativa agli usi da parte dei consumatori.

5. January 2021

Entrano in vigore gli obblighi relativi alla banca dati SCIP ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti dell’UE. Le aziende devono trasmettere i dati relativi alle sostanze SVHC alla banca dati SCIP dell’ECHA per tutti gli articoli immessi sul mercato dell’UE contenenti sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Due volte all’anno

L’ECHA aggiorna l’elenco delle sostanze SVHC. A partire da febbraio 2026, l’elenco contiene 253 voci. Ogni aggiornamento comporta l’immediata applicazione degli obblighi previsti dall’articolo 33 e l’obbligo di inviare nuovamente le informazioni SCIP per i prodotti interessati.

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  • 2007
    1. June 2007

    Il regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) entra in vigore con le prime disposizioni relative alla registrazione in tutti gli Stati membri dell’UE.

  • 2021
    5. January 2021

    Entrano in vigore gli obblighi relativi alla banca dati SCIP ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti dell’UE. Le aziende devono trasmettere i dati relativi alle sostanze SVHC alla banca dati SCIP dell’ECHA per tutti gli articoli immessi sul mercato dell’UE contenenti sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

  • 2026
    4. August 2026

    Scadenza per la notifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, per l’n-esano e il bisfenolo AF, aggiunti all’elenco delle sostanze candidate il 4 febbraio 2026. Le aziende che superano una tonnellata di articoli interessati all’anno devono notificarlo all’ECHA entro tale data.

  • Due volte all’anno

    L’ECHA aggiorna l’elenco delle sostanze SVHC. A partire da febbraio 2026, l’elenco contiene 253 voci. Ogni aggiornamento comporta l’immediata applicazione degli obblighi previsti dall’articolo 33 e l’obbligo di inviare nuovamente le informazioni SCIP per i prodotti interessati.

  • In corso

    Gli aggiornamenti mirati a livello di sostanza proseguono attraverso le decisioni di autorizzazione dell’Allegato XIV e le restrizioni dell’Allegato XVII. Entro la fine del 2026 è prevista una proposta di restrizione specifica per i PFAS da parte dell’ECHA, relativa agli usi da parte dei consumatori.

Cosa prevede il regolamento

Il REACH e la direttiva RoHS costituiscono i principali quadri normativi dell’UE per il controllo delle sostanze pericolose nei prodotti immessi sul mercato dell’Unione.

Il regolamento REACH si applica a tutte le categorie di prodotti, ai produttori, agli importatori e agli utilizzatori a valle. Le aziende che trattano articoli devono verificare la conformità dei prodotti rispetto all’elenco delle sostanze SVHC candidate, comunicare la presenza di SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso per articolo ai sensi dell’articolo 33 e inviare i dati relativi agli articoli alla banca dati SCIP. L’elenco delle sostanze candidate conteneva 253 voci a febbraio 2026 e viene aggiornato due volte all’anno.

La direttiva RoHS si applica ai produttori e agli importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Essa limita l’uso di dieci sostanze pericolose al di sopra di determinate soglie di concentrazione e richiede la marcatura CE. Laddove la sostituzione non sia tecnicamente fattibile, si applicano deroghe a tempo determinato che devono essere attivamente monitorate.

Sfide comuni nell’attuazione dei regolamenti REACH e RoHS

L’elenco delle sostanze candidate SVHC viene ampliato due volte all’anno

Ogni aggiunta comporta obblighi immediati di comunicazione ai sensi dell’articolo 33 e requisiti di notifica SCIP per tutti i prodotti interessati. Le aziende con cataloghi di grandi dimensioni devono effettuare un controllo incrociato di ogni aggiornamento rispetto ai prodotti esistenti e alle dichiarazioni sui materiali.

I dati delle dichiarazioni dei materiali raramente arrivano a livello di singola sostanza

Il fatto che un prodotto contenga una SVHC in percentuale superiore allo 0,1% in peso dipende dai dati dei fornitori, che possono trovarsi a due o tre livelli di distanza dall’acquirente. Gli approcci basati su fogli di calcolo non sono in grado di garantire la completa trasparenza sui materiali alla scala richiesta dall’ampliamento dell’elenco delle sostanze candidate.

Le esenzioni RoHS sono limitate nel tempo e legate a specifiche categorie di prodotti

Esistono oltre 200 esenzioni nell’Allegato III e nell’Allegato IV, ciascuna con una propria data di scadenza. Diverse esenzioni importanti scadranno alla fine del 2026 e a metà del 2027, senza possibilità di rinnovo per alcune categorie. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro e non oltre 18 mesi prima della scadenza. Tenere traccia di quali esenzioni si applicano a quali prodotti, verificare se la riformulazione sia tecnicamente fattibile e presentare le richieste di rinnovo prima della scadenza richiede una copertura sistematica dell’intero portafoglio, non una revisione ad hoc. 

Gli standard di documentazione REACH e RoHS sono applicabili in modo indipendente

I fascicoli SCIP, i registri delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 33, le dichiarazioni di conformità RoHS, i rapporti di prova sulle sostanze e la documentazione relativa alla marcatura CE devono essere aggiornati, tracciabili e specifici per ciascun prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato possono ispezionare entrambi i sistemi in qualsiasi momento.

Adempiere agli obblighi REACH e RoHS senza flussi di lavoro separati

L'HUB osapiens per la conformità dei prodotti mappa le dichiarazioni dei fornitori in base a entrambi i quadri normativi contemporaneamente, generando notifiche SCIP, comunicazioni ai sensi dell'articolo 33 e dichiarazioni di conformità RoHS a partire dallo stesso set di dati.

Verificare la conformità dei prodotti all’attuale elenco delle sostanze SVHC candidate

L’HUB osapiens per la conformità dei prodotti verifica automaticamente le dichiarazioni dei fornitori rispetto all’elenco dei candidati aggiornato in tempo reale quando l’ECHA aggiunge nuove sostanze. I prodotti interessati vengono contrassegnati e le comunicazioni ai sensi dell’articolo 33 vengono generate dai dati raccolti dai fornitori senza necessità di riformattazione manuale.

Domande frequenti

 

Gestisci gli obblighi REACH e RoHS in un'unica scheda prodotto per ogni SKU

Garantisci l'accesso al mercato per ogni prodotto del portafoglio prima del prossimo aggiornamento dell'elenco dei candidati o della scadenza delle esenzioni.

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