Ha inizio la fase transitoria del CBAM. Gli importatori dell’UE di merci soggette al regime devono presentare relazioni trimestrali sulle emissioni di gas serra incorporate. In questa fase non è richiesto l’acquisto di certificati.
Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)
Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) dell’UE richiede a qualsiasi azienda che importi nell’UE più di 50 tonnellate all’anno di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità o idrogeno, di registrarsi come dichiarante CBAM autorizzato, di rendicontare annualmente le emissioni di gas serra incorporate nei prodotti e verificate e di restituire certificati CBAM con un prezzo rapportato alle quote del Sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (European Union Emissions Trading Scheme, EU ETS), con una sanzione di 100 € per tonnellata di CO₂ per i dichiaranti autorizzati che non consegnano i certificati entro i termini previsti.
La prossima scadenza
30 settembre 2027: i dichiaranti CBAM autorizzati devono presentare la prima dichiarazione annuale CBAM e consegnare i certificati per tutte le merci interessate importate nel corso del 2026.
Il periodo di rendicontazione relativo al 2026 è già iniziato. I dichiaranti CBAM autorizzati devono verificare e dichiarare le emissioni incorporate relative a tutte le merci importate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 entro il 30 settembre 2027. I prezzi dei certificati CBAM per le importazioni del 2026 sono fissati come medie trimestrali dei prezzi d’asta delle quote EU ETS. La vendita dei certificati inizia a febbraio 2027. Le aziende che non hanno ancora ottenuto lo status di dichiarante CBAM autorizzato non possono importare merci soggette al CBAM oltre la soglia annuale di 50 tonnellate fino a quando l’Autorità Nazionale Competente (NCA) non concede l’autorizzazione.
Calendario normativo
Cosa prevede il regolamento
Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Regolamento UE 2023/956, modificato dal Regolamento UE 2025/2083) è entrato nella fase definitiva il 1° gennaio 2026, a seguito di un periodo transitorio di reporting a partire compreso tra ottobre 2023 e dicembre 2025. Il meccanismo si applica agli importatori dell’UE e ai rappresentanti doganali indiretti che agiscono per loro conto, che importano nell’UE le merci soggette al meccanismo: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.
Gli importatori che importano complessivamente un volume inferiore a 50 tonnellate all’anno di merci soggette al regolamento sono esenti dagli obblighi previsti dal CBAM. L’elettricità e l’idrogeno vengono valutati separatamente e sono esclusi da questa soglia.
Il regolamento impone agli importatori di possedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, di rendicontare le emissioni di gas serra verificate (dirette e, per alcuni settori, indirette) incorporate nelle merci importate, di acquistare certificati CBAM equivalenti a quelle emissioni e di consegnarli annualmente. Nel caso in cui nel paese di origine sia già stato pagato un prezzo del carbonio, il dichiarante può dedurre l’importo corrispondente.
Il meccanismo previene il carbon leakage garantendo che il costo del carbonio associato alle importazioni corrisponda al costo sostenuto dai produttori dell’UE secondo l’EU ETS, con l’eliminazione graduale delle quote gratuite per i produttori dell’UE tra il 2026 e il 2034.
Sfide comuni nell’implementazione del CBAM
I fornitori extra-UE raramente dispongono di dati sulle emissioni nel formato necessario per il CBAM
La compliance al CBAM richiede che i fornitori extra-UE abbiano accesso a dati affidabili sulle emissioni. Gli importatori devono calcolare le emissioni incorporate nei prodotti per tutte le merci importate e per ogni sito di produzione, supportando questi calcoli con dati verificati relativi al processo produttivo.
I fornitori extra-UE operano al di fuori dell’ambito normativo del CBAM e non hanno alcun obbligo di fornire dati sulle emissioni nel formato richiesto dal regolamento. I processi di rendicontazione delle emissioni e gli standard metodologici non sono uniformi tra le diverse regioni di produzione, e non è possibile dare per acquisita la preparazione necessaria per affrontare la verifica.
Per l’autorizzazione, la dichiarazione e la restituzione dei certificati è necessario un workflow separato
La fase definitiva prevede tre obblighi interconnessi: autorizzazione, dichiarazione annuale e restituzione dei certificati. Ciascuno richiede un workflow specifico, l’interazione con il registro e il rispetto di determinate scadenze.
L’obbligo di detenere certificati su base trimestrale è pari al 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno solare. Preparare e inviare la dichiarazione annuale, così come restituire i certificati, richiede un coordinamento tra i reparti di sourcing, trade compliance e finance.
Il costo dei certificati varia in base ai prezzi delle quote EU ETS
I prezzi dei certificati CBAM variano in base ai prezzi delle quote EU ETS. Per le importazioni del 2026, i prezzi dei certificati riflettono una media trimestrale dei prezzi d’asta EU ETS.
A partire dal 2027, i prezzi dei certificati rifletteranno le medie settimanali dell’EU ETS. Gli importatori devono prevedere l’esposizione finanziaria legata ai costi dei certificati, tenere conto dei costi del carbonio già sostenuti nel paese di origine e pianificare gli acquisti prima della scadenza annuale per la restituzione dei certificati del 30 settembre.
Il CBAM potrebbe estendersi a determinati prodotti a valle a partire dal 2028
Nel dicembre 2025, la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa volta ad estendere l’ambito di applicazione del CBAM a determinati prodotti a valle. La proposta è attualmente oggetto di negoziati legislativi e non è ancora stata adottata.
Se verrà adottata, l’estensione includerà ulteriori categorie di prodotti nell’ambito di applicazione del CBAM. L’ambito di applicazione di queste categorie e la data di implementazione del 2028 rimangono soggetti a modifiche man mano che proseguono i negoziati legislativi.
Gestisci ogni obbligo CBAM su un’unica piattaforma
L’osapiens HUB for CBAM supporta l’intero workflow di compliance, il calcolo delle emissioni incorporate, la preparazione della dichiarazione annuale e la generazione del report CBAM da inviare al portale dei dichiaranti CBAM dell’UE. La piattaforma offre ai team di procurement e finance visibilità sull’esposizione a costi del carbonio e consente il benchmarking dei fornitori tra le diverse categorie di prodotti.
Raccogli i dati verificati sulle emissioni a livello di produzione tramite il Portale Fornitori di osapiens
I fornitori hanno accesso a un portale gratuito e multilingue con moduli di e-learning integrati che li guidano attraverso la metodologia utilizzata per calcolare le emissioni dell’UE. I workflow per l’invio di promemoria e i modelli di e-mail personalizzabili permettono un follow-up automatizzato con i fornitori.
Quando non sono disponibili dati verificati dei fornitori, gli importatori devono utilizzare i valori predefiniti dell’UE. Questi valori vengono volutamente fissati su livelli prudenziali e possono comportare obblighi CBAM più elevati rispetto a quelli risultanti da calcoli basati su dati di produzione verificati.
Calcola le emissioni incorporate e genera report CBAM nel formato XML richiesto
La piattaforma calcola le emissioni incorporate per codice NC e dichiarazione di importazione, applica il fattore di adeguamento pertinente per le quote gratuite e deduce i prezzi del carbonio già sostenuti nel paese di origine. Il report CBAM viene generato nel formato XML richiesto per il caricamento sul portale dei dichiaranti CBAM dell’UE.
La base di calcolo completa, le fonti dei dati e le fasi di validazione vengono conservate come documentazione pronta in caso di audit.
Prevedi i costi dei certificati in base ai prezzi dell’EU ETS ed effettua il benchmarking delle emissioni dei fornitori
La piattaforma offre ai team di procurement e finance una visibilità in tempo reale sui costi previsti dei certificati CBAM, aggiornati in base alle variazioni dei prezzi dell’EU ETS e direttamente collegati a ciascuna importazione. I team di finance possono pianificare l’acquisto dei certificati in anticipo rispetto alla scadenza del 30 settembre per la consegna.
Il benchmarking integrato dei fornitori consente agli importatori di confrontare le performance in termini di emissioni incorporate tra i diversi fornitori per la stessa categoria di prodotti e di identificare opzioni di sourcing a basse emissioni.
Integra i dati sulle emissioni CBAM nei programmi di gestione dell’impronta di carbonio aziendale e di prodotto
I dati master dei fornitori, il catalogo prodotti, le informazioni sui siti di produzione e il Portale Fornitori utilizzato per il CBAM sono disponibili in tutta la Carbon Management Suite di osapiens. I dati strutturati sulle emissioni raccolti per il CBAM comprendo le informazioni relative ai rapporti tra fornitori, prodotti e siti di produzione necessarie per i programmi Product Carbon Footprint e Corporate Carbon Footprint.
Le aziende che gestiscono tutti e tre gli obblighi su un unico livello di dati condiviso evitano di dover eseguire processi separati di raccolta dei dati dei fornitori per ciascun requisito di reporting.
ULTERIORI RISORSE SUL CBAM
Domande frequenti (FAQ)
Il CBAM si applica agli importatori dell’UE e ai rappresentanti doganali indiretti che agiscono per loro conto, che importano più di 50 tonnellate all’anno di merci soggette al meccanismo: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. La soglia di 50 tonnellate viene calcolata dagli importatori sommando tutte le merci interessate dal CBAM, ad eccezione dell’elettricità e dell’idrogeno, per i quali la soglia viene valutata separatamente.
Se le importazioni superano la soglia prevista in qualsiasi momento dell’anno, gli obblighi previsti dal CBAM si applicano retroattivamente a tutte le importazioni soggette al CBAM a partire dall’inizio dell’anno solare. Le imprese, invece, che non superano la soglia sono interamente esentate dagli obblighi di reporting, di autorizzazione e di restituzione dei certificati CBAM.
Solo i dichiaranti CBAM autorizzati possono importare merci che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo che superino la soglia annuale di 50 tonnellate. L’autorizzazione viene rilasciata dall’Autorità Nazionale Competente (NCA) del paese dell’UE in cui ha sede l’importatore.
Il termine del 31 marzo 2026 per la presentazione delle domande di autorizzazione è scaduto, nonostante si possa continuare provvisoriamente a importare merci. Gli importatori che non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione e superano la soglia prevista sono soggetti a restrizioni di importazione e a sanzioni per inadempimento degli obblighi previsti dal CBAM.
Le domande per avviare o ripristinare lo status di dichiarante CBAM autorizzato devono essere presentate direttamente all’NCA.
I dichiaranti CBAM autorizzati che non consegnano i certificati richiesti entro la scadenza annuale del 30 settembre sono soggetti a una sanzione di 100 € per tonnellata di CO₂ e di emissioni per cui non sono stati consegnati i certificati richiesti. Tale importo è stabilito dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento UE 2023/956, in linea con l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva EU ETS 2003/87/CE.
Gli importatori che introducono nell’UE merci che rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM senza aver ottenuto lo status di dichiarante autorizzato CBAM sono soggetti a una sanzione compresa tra tre a cinque volte la cifra sopra citata per tonnellata, a seconda della durata, della gravità e della natura intenzionale dell’inadempienza (articolo 26, paragrafo 2, del regolamento UE 2023/956).
Il pagamento della sanzione non esonera il dichiarante dall’obbligo di restituire i certificati ancora dovuti. L’applicazione delle sanzioni previste dal CBAM spetta all’Autorità nazionale competente dello Stato membro interessato.
Le emissioni incorporate sono i gas a effetto serra emessi durante la produzione delle merci soggette al CBAM, fino al momento dell’importazione nell’UE. Le emissioni dirette che derivano dai processi produttivi si applicano a tutte le merci soggette al meccanismo; per il cemento e i fertilizzanti, rientrano nell’ambito di applicazione anche le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica.
Gli importatori possono utilizzare i dati effettivi e verificati sulle emissioni, forniti dal produttore extra-UE oppure i valori predefiniti dell’UE pubblicati dalla Commissione europea qualora i dati verificati non siano disponibili. La Commissione europea fissa i valori predefiniti in modo prudenziale, quindi il loro utilizzo può comportare l’obbligo di restituire un maggior numero di certificati rispetto a quanto risulterebbe dai calcoli basati su dati di produzione verificati.
Qualora nel paese di origine sia stato pagato un prezzo del carbonio, il dichiarante può dedurre l’importo corrispondente dall’obbligo di certificazione.
I dati sulle emissioni incorporate raccolti per il CBAM, suddivisi per prodotto, sito di produzione e metodo di produzione, coprono gli input della Categoria 1 dello Scope 3 (beni e servizi acquistati) richiesti dai quadri di riferimento per la contabilizzazione delle emissioni di gas serra a livello aziendale. Gli stessi dati alimentano i calcoli dell’impronta di carbonio a livello di prodotto.
Nell’osapiens HUB, le emissioni incorporate raccolte per il CBAM confluiscono automaticamente nei moduli Corporate Carbon Management e Product Carbon Management. Le aziende che gestiscono tutti e tre gli obblighi su un unico livello di dati condiviso evitano di dover raccogliere separatamente i dati dei fornitori per ciascun requisito di reporting.
Un approccio in-house richiede di integrare i dati delle dichiarazioni di importazione, i dati sulle emissioni dei fornitori, dei feed dei prezzi dell’EU ETS e gli invii al registro in un workflow conforme alla metodologia di calcolo dell’UE e al formato di reporting XML.
L’osapiens HUB for CBAM fornisce questo workflow tramite una piattaforma preconfigurata, con una logica di calcolo validata dal punto di vista giuridico, un portale guidato per i fornitori disponibile in 29 lingue e la possibilità di esportare i report nel formato richiesto dal portale CBAM dell’UE per i dichiaranti.
Qualora l’ambito di applicazione del CBAM dovesse ampliarsi per includere ulteriori categorie di prodotti, la piattaforma rifletterà gli obblighi aggiornati senza richiedere una nuova implementazione.