Meccanismo di adeguamento carbonico alle frontiere (CBAM)

Il meccanismo di adeguamento carbonico alle frontiere (CBAM) dell’UE impone a qualsiasi azienda che importi nell’UE più di 50 tonnellate all’anno di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità o idrogeno nell’UE ogni anno, di registrarsi come dichiarante CBAM autorizzato, di comunicare annualmente le emissioni di gas serra incorporate verificate e di consegnare certificati CBAM il cui prezzo è basato sulle quote del Sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS), con una sanzione di 100 € per tonnellata di CO₂e per i dichiaranti autorizzati che non consegnano i certificati entro i termini previsti.

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Prossima scadenza

30 settembre 2027: i dichiaranti CBAM autorizzati devono presentare la prima dichiarazione annuale CBAM e consegnare i certificati per tutte le merci soggette al regime importate nel corso del 2026.

L’anno di riferimento 2026 è già in corso. I dichiaranti CBAM autorizzati devono verificare e dichiarare le emissioni incorporate relative a tutte le merci importate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 entro il 30 settembre 2027. I prezzi dei certificati CBAM per le importazioni del 2026 sono fissati come medie trimestrali dei prezzi d’asta delle quote EU ETS. I certificati saranno messi in vendita a febbraio 2027. Le aziende che non hanno ancora ottenuto lo status di dichiarante CBAM autorizzato non possono importare merci soggette alla normativa oltre la soglia annuale di 50 tonnellate fino a quando l’Autorità Nazionale Competente (NCA) non conceda l’autorizzazione.

Calendario normativo

1. October 2023

Ha inizio la fase transitoria del CBAM. Gli importatori dell’UE di merci soggette al regime devono presentare relazioni trimestrali sulle emissioni di gas serra incorporate. In questa fase non è richiesto l’acquisto di certificati.

17. October 2025

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE del pacchetto di semplificazione «Omnibus» relativo al CBAM (Regolamento UE 2025/2083). Modifiche principali: il termine per la dichiarazione annuale è stato spostato dal 31 maggio al 30 settembre; l’obbligo di detenzione trimestrale di certificati è stato ridotto dall’80% al 50% delle emissioni incorporate; l’esenzione de minimis annuale di 50 tonnellate è diventata giuridicamente vincolante.

31. January 2026

Scadenza per la presentazione dell’ultima relazione trimestrale transitoria, relativa alle importazioni del quarto trimestre del 2025.

Febbraio 2027

I certificati CBAM vengono messi in vendita per la prima volta tramite la piattaforma centrale dell’UE, a copertura delle importazioni del 2026. I prezzi riflettono il prezzo medio trimestrale d’asta delle quote EU ETS del 2026.

31. January 2024

Scadenza per la presentazione della prima relazione trimestrale di transizione CBAM, relativa alle importazioni del quarto trimestre del 2023.

1. January 2026

Inizia la fase definitiva. Si conclude la rendicontazione trimestrale transitoria. Gli obblighi di dichiarazione annuale e di possesso dei certificati si applicano a tutte le importazioni di merci soggette al regime superiori a 50 tonnellate all’anno.

31. March 2026

Scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione come dichiarante CBAM, pur continuando le importazioni provvisorie. I richiedenti in ritardo devono attendere l’approvazione dell’Autorità nazionale competente (NCA) prima di importare oltre la soglia delle 50 tonnellate.

30. September 2027

Scadenza per la prima dichiarazione annuale CBAM e la restituzione dei certificati, relativi a tutte le merci soggette al regime importate nel corso del 2026.

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  • 2023
    1. October 2023

    Ha inizio la fase transitoria del CBAM. Gli importatori dell’UE di merci soggette al regime devono presentare relazioni trimestrali sulle emissioni di gas serra incorporate. In questa fase non è richiesto l’acquisto di certificati.

  • 2024
    31. January 2024

    Scadenza per la presentazione della prima relazione trimestrale di transizione CBAM, relativa alle importazioni del quarto trimestre del 2023.

  • 2025
    17. October 2025

    Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE del pacchetto di semplificazione «Omnibus» relativo al CBAM (Regolamento UE 2025/2083). Modifiche principali: il termine per la dichiarazione annuale è stato spostato dal 31 maggio al 30 settembre; l’obbligo di detenzione trimestrale di certificati è stato ridotto dall’80% al 50% delle emissioni incorporate; l’esenzione de minimis annuale di 50 tonnellate è diventata giuridicamente vincolante.

  • 2026
    1. January 2026

    Inizia la fase definitiva. Si conclude la rendicontazione trimestrale transitoria. Gli obblighi di dichiarazione annuale e di possesso dei certificati si applicano a tutte le importazioni di merci soggette al regime superiori a 50 tonnellate all’anno.

  • 31. January 2026

    Scadenza per la presentazione dell’ultima relazione trimestrale transitoria, relativa alle importazioni del quarto trimestre del 2025.

  • 31. March 2026

    Scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione come dichiarante CBAM, pur continuando le importazioni provvisorie. I richiedenti in ritardo devono attendere l’approvazione dell’Autorità nazionale competente (NCA) prima di importare oltre la soglia delle 50 tonnellate.

  • 2027
    Febbraio 2027

    I certificati CBAM vengono messi in vendita per la prima volta tramite la piattaforma centrale dell’UE, a copertura delle importazioni del 2026. I prezzi riflettono il prezzo medio trimestrale d’asta delle quote EU ETS del 2026.

  • 30. September 2027

    Scadenza per la prima dichiarazione annuale CBAM e la restituzione dei certificati, relativi a tutte le merci soggette al regime importate nel corso del 2026.

Cosa prevede il regolamento

Il meccanismo di adeguamento carbonico alle frontiere (Regolamento UE 2023/956, modificato dal Regolamento UE 2025/2083) è entrato nella sua fase definitiva il 1° gennaio 2026, a seguito di un periodo transitorio di rendicontazione che va da ottobre 2023 a dicembre 2025. Si applica agli importatori dell’UE e ai rappresentanti doganali indiretti che agiscono per loro conto, che importano nell’UE le merci soggette al meccanismo: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

Gli importatori con un volume inferiore a 50 tonnellate all’anno, considerando l’insieme di tutte le merci soggette al regolamento, sono esenti dagli obblighi previsti dal CBAM. L’elettricità e l’idrogeno vengono valutati separatamente e non sono soggetti alla stessa soglia.

Il regolamento impone agli importatori di possedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, di comunicare le emissioni di gas a effetto serra verificate (dirette e, per alcuni settori, indirette) incorporate nelle merci importate, di acquistare certificati CBAM equivalenti a tali emissioni e di consegnarli annualmente. Se nel paese di origine è già stato pagato un prezzo del carbonio, il dichiarante può dedurre l’importo corrispondente.

Il meccanismo previene la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio garantendo che il costo del carbonio delle importazioni corrisponda al costo sostenuto dai produttori dell’UE nell’ambito del sistema ETS dell’UE, con le quote gratuite per i produttori dell’UE che saranno gradualmente eliminate tra il 2026 e il 2034.

Sfide comuni nell’attuazione del CBAM

I fornitori extra-UE raramente dispongono di dati sulle emissioni nel formato richiesto dal CBAM

La conformità al CBAM dipende dall’accesso a dati affidabili sulle emissioni da parte dei fornitori extra-UE. Gli importatori devono calcolare le emissioni incorporate per ogni bene importato e per ogni sito di produzione e supportare tali calcoli con dati verificati a livello di produzione.

I fornitori extra-UE operano al di fuori dell’ambito normativo del CBAM e non hanno alcun obbligo di fornire dati sulle emissioni nel formato richiesto dal regolamento. I processi di rendicontazione delle emissioni e gli standard metodologici non sono uniformi tra le diverse regioni di produzione, e non è possibile dare per scontata la disponibilità alla verifica.

L’autorizzazione, la dichiarazione e la restituzione del certificato richiedono ciascuna un flusso di lavoro separato

La fase definitiva stabilisce tre obblighi collegati: autorizzazione, dichiarazione annuale e restituzione dei certificati. Ciascuno comporta un proprio flusso di lavoro, interazione con il registro e requisiti temporali.

Il requisito di detenzione trimestrale dei certificati è pari al 50% delle emissioni incorporate accumulate dall’inizio dell’anno solare. La preparazione e la presentazione della dichiarazione annuale e della restituzione dei certificati richiedono un contributo coordinato da parte dei reparti di approvvigionamento, conformità commerciale e finanza.

L’esposizione al costo dei certificati varia in base ai prezzi delle quote dell’EU ETS

I prezzi dei certificati CBAM variano in base ai prezzi delle quote EU ETS. Per le importazioni del 2026, i prezzi dei certificati riflettono una media trimestrale dei prezzi d’asta EU ETS.

A partire dal 2027, i prezzi dei certificati rifletteranno le medie settimanali dell’EU ETS. Gli importatori devono prevedere l’esposizione ai costi dei certificati, tenere conto dei costi del carbonio già pagati nel paese di origine e pianificare gli acquisti prima della scadenza annuale per la consegna fissata al 30 settembre.

Il CBAM potrebbe estendersi a determinati prodotti a valle a partire dal 2028

Nel dicembre 2025, la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa volta ad estendere l’ambito di applicazione del CBAM a determinati prodotti a valle. La proposta è soggetta a negoziati legislativi e non è ancora stata adottata.

Se adottata, l’estensione includerebbe ulteriori categorie di prodotti nell’ambito di applicazione del CBAM. L’ambito di applicazione di tali categorie e la data di attuazione del 2028 rimangono soggetti a modifiche man mano che proseguono i negoziati legislativi.

Gestisci ogni obbligo CBAM su un’unica piattaforma

L’osapiens HUB per il CBAM copre il flusso di lavoro di conformità, il calcolo integrato delle emissioni, la preparazione della dichiarazione annuale e la generazione del report CBAM da inviare al portale dei dichiaranti CBAM dell’UE. La piattaforma offre ai team di approvvigionamento e finanza visibilità sull’esposizione ai costi del carbonio e consente il benchmarking dei fornitori tra le diverse categorie di prodotti.

Raccogliere dati verificati sulle emissioni a livello di produzione tramite il Portale fornitori di osapiens

I fornitori hanno accesso a un portale gratuito e multilingue con moduli di e-learning integrati che li guidano attraverso la metodologia di calcolo delle emissioni dell'UE. Flussi di lavoro di promemoria e modelli di e-mail personalizzabili gestiscono automaticamente il follow-up con i fornitori.

Laddove non siano disponibili dati verificati dei fornitori, gli importatori devono utilizzare i valori predefiniti dell’UE. Questi sono volutamente fissati in modo prudenziale e possono comportare obblighi CBAM più elevati rispetto ai calcoli basati su dati di produzione verificati.

RISORSE AGGIUNTIVE SUL CBAM

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