Nuove norme UE per quasi tutti i prodotti fisici

ESPR: Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Regolamento UE 2024/1781, "ESPR") impone alle aziende che immettono beni materiali sul mercato dell’UE di soddisfare i requisiti di progettazione ecocompatibile in materia di durata, riciclabilità e trasparenza sulle sostanze, definiti per categoria di prodotto negli atti delegati.

Le categorie di prodotti interessate devono essere dotate di un passaporto digitale del prodotto (DPP) una volta che il relativo atto delegato entri in vigore. Le grandi aziende devono smettere di distruggere capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti a partire dal 19 luglio 2026.

Prossima scadenza rilevante

19 luglio 2026: le grandi aziende non potranno più distruggere capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti. 

Il divieto di distruzione è una restrizione rigida alle operazioni sui prodotti, non una soglia di segnalazione. I prodotti che in precedenza sarebbero stati scartati devono essere destinati alla donazione, alla rivendita o ad altre alternative documentate prima di tale data. 

La distruzione è ancora consentita in una ristretta serie di casi di deroga definiti, ma ogni singolo caso richiede una giustificazione documentata che deve essere conservata per cinque anni. 

Le aziende che vendono abbigliamento, accessori di abbigliamento o calzature e che non hanno ancora definito le procedure di gestione delle scorte invendute devono farlo immediatamente. 

Tempistiche del regolamento

18. July 2024

Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/1781, che sostituisce la direttiva sulla progettazione ecocompatibile del 2009 (2009/125/CE). L’obbligo di informativa per le grandi imprese in merito ai beni di consumo invenduti (articolo 24) si applica a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo all’entrata in vigore.

9. February 2026

La Commissione europea adotta il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 relativo al formato standardizzato di divulgazione e il regolamento delegato C(2026) 659 relativo alle deroghe al divieto di distruzione.

18. February 2027

Il passaporto delle batterie diventa obbligatorio per le batterie dei veicoli elettrici, delle LMT (mezzi di trasporto leggeri) e per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh ai sensi del regolamento UE sulle batterie (regolamento (UE) 2023/1542). Si tratta del primo passaporto specifico per prodotto con una data di entrata in vigore confermata, che fornisce un riferimento tecnico per tutte le future implementazioni del DPP nell’ambito dell’ESPR.

2026-2028 (indicativo)

Atti delegati per i gruppi di prodotti prioritari: ferro e acciaio (indicativo 2026), tessili, alluminio e pneumatici (indicativo 2027), mobili (indicativo 2028). Ogni atto delegato prevede un periodo di attuazione minimo di 18 mesi prima che i requisiti di progettazione ecocompatibile e DPP entrino in vigore.

16. April 2025

La Commissione europea adotta il primo piano di lavoro ESPR (2025–2030), individuando i settori del ferro e dell’acciaio, dei tessili, dell’alluminio, dei pneumatici, dei mobili e dei materassi come gruppi di prodotti prioritari per gli atti delegati.

19. July 2026

Il divieto di distruzione si applica alle grandi imprese e riguarda l’abbigliamento, gli accessori di abbigliamento e le calzature invenduti. Entra in funzione il Registro centrale DPP dell’UE.

2. March 2027

Entra in vigore il formato standardizzato di divulgazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, applicabile agli esercizi finanziari che iniziano a partire da tale data.

19. July 2030

Il divieto di distruzione e i requisiti di informativa standardizzati vengono estesi alle medie imprese.

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  • 2024
    18. July 2024

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/1781, che sostituisce la direttiva sulla progettazione ecocompatibile del 2009 (2009/125/CE). L’obbligo di informativa per le grandi imprese in merito ai beni di consumo invenduti (articolo 24) si applica a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo all’entrata in vigore.

  • 2025
    16. April 2025

    La Commissione europea adotta il primo piano di lavoro ESPR (2025–2030), individuando i settori del ferro e dell’acciaio, dei tessili, dell’alluminio, dei pneumatici, dei mobili e dei materassi come gruppi di prodotti prioritari per gli atti delegati.

  • 2026
    9. February 2026

    La Commissione europea adotta il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 relativo al formato standardizzato di divulgazione e il regolamento delegato C(2026) 659 relativo alle deroghe al divieto di distruzione.

  • 19. July 2026

    Il divieto di distruzione si applica alle grandi imprese e riguarda l’abbigliamento, gli accessori di abbigliamento e le calzature invenduti. Entra in funzione il Registro centrale DPP dell’UE.

  • 2027
    18. February 2027

    Il passaporto delle batterie diventa obbligatorio per le batterie dei veicoli elettrici, delle LMT (mezzi di trasporto leggeri) e per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh ai sensi del regolamento UE sulle batterie (regolamento (UE) 2023/1542). Si tratta del primo passaporto specifico per prodotto con una data di entrata in vigore confermata, che fornisce un riferimento tecnico per tutte le future implementazioni del DPP nell’ambito dell’ESPR.

  • 2. March 2027

    Entra in vigore il formato standardizzato di divulgazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, applicabile agli esercizi finanziari che iniziano a partire da tale data.

  • 2026-2028 (indicativo)

    Atti delegati per i gruppi di prodotti prioritari: ferro e acciaio (indicativo 2026), tessili, alluminio e pneumatici (indicativo 2027), mobili (indicativo 2028). Ogni atto delegato prevede un periodo di attuazione minimo di 18 mesi prima che i requisiti di progettazione ecocompatibile e DPP entrino in vigore.

  • 2030
    19. July 2030

    Il divieto di distruzione e i requisiti di informativa standardizzati vengono estesi alle medie imprese.

Cosa prevede l’ESPR

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) è entrato in vigore il 18 luglio 2024, sostituendo la direttiva sulla progettazione ecocompatibile del 2009 (2009/125/CE). Si applica a produttori, importatori, distributori, rivenditori e fornitori di servizi di logistica che immettono o mettono a disposizione beni materiali sul mercato dell’UE, indipendentemente dalla sede di tali aziende o dal luogo di fabbricazione dei loro prodotti.

L’ESPR è un regolamento quadro. I requisiti specifici di progettazione ecocompatibile relativi a durata, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato e trasparenza sulle sostanze sono stabiliti per i singoli gruppi di prodotti tramite atti delegati.

Una volta che un atto delegato relativo ai passaporti digitali dei prodotti si applica a una categoria di prodotti, i prodotti interessati devono recare un passaporto digitale del prodotto che colleghi dati standardizzati sul ciclo di vita a un supporto fisico.

L’ESPR vieta inoltre alle grandi aziende di distruggere capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti e impone la divulgazione delle modalità di gestione dei beni di consumo invenduti.

Sfide comuni nell’attuazione dell’ESPR per i team di prodotto e di conformità

Ogni categoria di prodotti è soggetta a un proprio atto delegato ai sensi dell’ESPR

Un atto delegato è un atto legislativo dell’UE a sé stante che definisce i requisiti di progettazione ecocompatibile e del Passaporto Digitale del Prodotto per un gruppo di prodotti, adottato dalla Commissione Europea con cadenza periodica. Le aziende che operano in più categorie di prodotti devono far fronte a requisiti e scadenze diversi a seconda di quali atti delegati coprano già il loro portafoglio.

La maggior parte dei requisiti relativi ai dati del Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) ricade sui fornitori e non è contenuta in registri strutturati

Ai sensi dell’ESPR, il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) è obbligatorio non appena un atto delegato si applica a una categoria di prodotti; i suoi campi dati includono la composizione dei materiali, le dichiarazioni sulle sostanze, la documentazione relativa al contenuto riciclato e le informazioni relative al fine vita. La maggior parte di questi dati è in possesso dei fornitori di secondo o terzo livello, spesso senza che vi siano registrazioni digitali strutturate in archivio.

Il divieto di distruzione e l’obbligo di divulgazione si applicano secondo tempistiche diverse

I team addetti alla conformità devono gestire quattro scadenze distinte per la stessa serie di obblighi, anziché un’unica data fissa di attuazione. 

Le grandi aziende sono soggette all’obbligo di divulgazione per i prodotti di consumo invenduti a partire dall’anno finanziario 2025, mentre il formato di rendicontazione standardizzato previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 entrerà in vigore il 2 marzo 2027. 

Il divieto di distruzione si applica separatamente, a partire dal 19 luglio 2026, con deroghe limitate e documentate ai sensi del Regolamento delegato C(2026) 659. Le medie imprese devono rispettare sia il divieto di distruzione che i requisiti di divulgazione standardizzati a partire dal 19 luglio 2030.

I requisiti del Passaporto Digitale del Prodotto (ESPR) si sovrappongono ai campi dati di REACH, RoHS e PPWR

Le aziende che gestiscono la conformità a REACH, RoHS o PPWR hanno creato un flusso di lavoro separato per ciascun regolamento, anche se i requisiti del Passaporto Digitale del Prodotto dell’ESPR si basano sugli stessi dati relativi alla composizione dei materiali, alla dichiarazione delle sostanze e al contenuto riciclato. In assenza di una struttura dati condivisa, i team gestiscono processi separati di coinvolgimento dei fornitori per gli stessi dati di base, richiedendoli più di una volta agli stessi fornitori.

Gestisci ESPR, PPWR e REACH da un unico record di dati di prodotto

La suite osapiens Product Compliance Suite gestisce gli obblighi ESPR tramite l’osapiens HUB per la conformità generale dei prodotti e l’osapiens HUB per il Passaporto Digitale del Prodotto.

Entrambi i moduli utilizzano lo stesso record di prodotto e fornitore impiegato per la conformità a PPWR, PFAS e REACH.

Raccogliere dati strutturati sui prodotti a livello di SKU in conformità con ogni normativa applicabile

L’HUB osapiens per la conformità generale dei prodotti mappa le richieste di dati dei fornitori ai campi esatti richiesti da ciascuna normativa, assegnando i prodotti a profili normativi e richiedendo dati rilevanti ai fini dell’ESPR, tra cui la composizione dei materiali, le sostanze che destano preoccupazione e le informazioni sul ciclo di vita. I dati raccolti per REACH o PPWR vengono riutilizzati direttamente per il DPP senza necessità di una seconda raccolta.

Domande frequenti

 

Costruire la base di dati richiesta dagli atti delegati dell'ESPR

L'HUB di osapiens struttura i dati di conformità a ESPR, PPWR e REACH a partire da un unico record fornitore, consentendo ai team di conformità di essere sempre pronti in anticipo rispetto a ogni scadenza.

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