PFAS

Conformità ai PFAS ai sensi del regolamento REACH

Entro la fine del 2026, il SEAC dell’ECHA dovrebbe adottare il proprio parere definitivo sulla restrizione universale dei PFAS basata sulle classi, che copre oltre 10.000 sostanze. Una volta adottato, il parere sarà trasmesso alla Commissione europea come base per la modifica dell’Allegato XVII del regolamento REACH. Per gli imballaggi a contatto con gli alimenti, il divieto relativo ai PFAS ai sensi dell’articolo 5 del regolamento PPWR entrerà in vigore il 12 agosto 2026.

Qualsiasi azienda che immetta sul mercato dell’UE prodotti contenenti PFAS deve già oggi rispettare le restrizioni REACH vigenti. Una restrizione universale che copre oltre 10.000 sostanze PFAS sta procedendo verso l’adozione.

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The EU is overhauling chemical safety by comprehensively restricting PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) under the REACH Regulation, which aims to phase out roughly 10,000 "forever chemicals."

Prossima scadenza

12 agosto 2026: entrano in vigore i limiti relativi ai PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti ai sensi dell’articolo 5 del PPWR (Regolamento UE 2025/40). 

 

Per le aziende che immettono sul mercato dell’UE alimenti confezionati, questa è la scadenza inderogabile e immediata: a partire da tale data, gli imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS in quantità superiori alle soglie consentite non potranno più essere legalmente immessi sul mercato dell’UE. Ai sensi del regolamento REACH, la prossima importante scadenza normativa è la fine del 2026, quando il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’ECHA dovrebbe adottare il proprio parere definitivo sulla restrizione universale dei PFAS basata sulle classi, che riguarda oltre 10.000 sostanze. Tale parere, unitamente al parere definitivo del RAC pubblicato nel marzo 2026, sarà trasmesso alla Commissione europea come base per la modifica dell’Allegato XVII del regolamento REACH. Le aziende dei settori interessati dovrebbero considerare il 2026 come l’ultima occasione per completare gli inventari delle sostanze e valutare le opzioni di sostituzione prima che vengano confermate le scadenze vincolanti relative alle restrizioni.

Calendario normativo

2020

Il PFOA e i composti correlati sono soggetti a restrizioni ai sensi dell'Allegato XVII del regolamento REACH (voce 68) e designati come inquinanti organici persistenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021.

Aprile 2025

Adottata la restrizione dell’Allegato XVII del regolamento REACH sui PFAS nelle schiume antincendio. Il divieto di immissione sul mercato entrerà in vigore nel 2030. Adottata la restrizione dell’Allegato XVII del regolamento REACH sui PFAS nelle schiume antincendio. Il divieto di immissione sul mercato entrerà in vigore nel 2030.

Marzo 2026

Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA pubblica il proprio parere definitivo a sostegno di una restrizione sui PFAS a livello dell’UE. Il SEAC pubblica la propria bozza di parere a sostegno di una restrizione con deroghe specifiche per determinati usi.

Fine del 2026

Il SEAC dovrebbe adottare il proprio parere definitivo. L’ECHA trasmette entrambi i pareri dei comitati alla Commissione europea.

Gennaio 2023

Proposta di restrizione universale dei PFAS presentata all’ECHA dalle autorità di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, che copre oltre 10.000 sostanze PFAS come classe.

Febbraio 2026

L’ECHA amplia l’elenco delle sostanze SVHC candidate a 253 voci. Il termine per la notifica dei nuovi articoli interessati è il 4 agosto 2026.

12. August 2026

Entra in vigore il divieto dei PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti ai sensi dell’art. 5 del PPWR (distinto dal REACH).

Dal 2027 in poi

La Commissione europea prepara un progetto di modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH. Il calendario definitivo della restrizione sarà confermato a seguito dell’esame da parte degli Stati membri e del Parlamento.

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  • 2020
    2020

    Il PFOA e i composti correlati sono soggetti a restrizioni ai sensi dell'Allegato XVII del regolamento REACH (voce 68) e designati come inquinanti organici persistenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021.

  • 2023
    Gennaio 2023

    Proposta di restrizione universale dei PFAS presentata all’ECHA dalle autorità di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, che copre oltre 10.000 sostanze PFAS come classe.

  • 2025
    Aprile 2025

    Adottata la restrizione dell’Allegato XVII del regolamento REACH sui PFAS nelle schiume antincendio. Il divieto di immissione sul mercato entrerà in vigore nel 2030. Adottata la restrizione dell’Allegato XVII del regolamento REACH sui PFAS nelle schiume antincendio. Il divieto di immissione sul mercato entrerà in vigore nel 2030.

  • 2026
    Febbraio 2026

    L’ECHA amplia l’elenco delle sostanze SVHC candidate a 253 voci. Il termine per la notifica dei nuovi articoli interessati è il 4 agosto 2026.

  • Marzo 2026

    Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA pubblica il proprio parere definitivo a sostegno di una restrizione sui PFAS a livello dell’UE. Il SEAC pubblica la propria bozza di parere a sostegno di una restrizione con deroghe specifiche per determinati usi.

  • 12. August 2026

    Entra in vigore il divieto dei PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti ai sensi dell’art. 5 del PPWR (distinto dal REACH).

  • Fine del 2026

    Il SEAC dovrebbe adottare il proprio parere definitivo. L’ECHA trasmette entrambi i pareri dei comitati alla Commissione europea.

  • 2027
    Dal 2027 in poi

    La Commissione europea prepara un progetto di modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH. Il calendario definitivo della restrizione sarà confermato a seguito dell’esame da parte degli Stati membri e del Parlamento.

Cosa prevede il regolamento

I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono una classe di oltre 10.000 sostanze chimiche sintetiche caratterizzate dalla loro persistenza nell’ambiente e nei tessuti umani. Diversi PFAS specifici sono già soggetti a restrizioni ai sensi dell’Allegato XVII del regolamento REACH. Qualsiasi azienda che immetta sul mercato dell’UE prodotti contenenti PFAS classificati come sostanze che destano estrema preoccupazione (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso deve effettuare una notifica alla banca dati SCIP dell’ECHA ai sensi dell’articolo 33 del regolamento REACH. Attualmente sono presenti oltre 40 sostanze PFAS nell’elenco delle sostanze candidate SVHC. Una restrizione universale che copre le PFAS come classe sta procedendo attraverso l’iter del comitato dell’ECHA; i pareri del RAC e del SEAC sono attesi entro la fine del 2026.

Sfide operative legate alla conformità alle norme sui PFAS

I dati relativi ai PFAS a livello di singola sostanza possono essere ottenuti solo raramente dai registri esistenti dei fornitori

I PFAS costituiscono una classe di oltre 10.000 sostanze, non una singola sostanza chimica. I registri esistenti dei fornitori specificano raramente quali PFAS siano presenti e in quali concentrazioni. La raccolta di dati a livello di singola sostanza lungo una catena di approvvigionamento a più livelli richiede un processo strutturato di coinvolgimento dei fornitori che i sistemi ERP e di informazione sui prodotti standard non sono in grado di supportare.

PFAS substance level breakdown by supplier

Gli obblighi di notifica SCIP si ampliano due volte all’anno in seguito all’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate SVHC

L’articolo 33 del regolamento REACH richiede una notifica nella banca dati SCIP per ogni articolo contenente una SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Ogni notifica richiede l’identificazione dell’articolo, l’identità della sostanza, l’intervallo di concentrazione e le informazioni sull’uso sicuro. L’elenco delle sostanze SVHC candidate viene aggiornato due volte all’anno; pertanto, un catalogo di prodotti che oggi è stato interamente notificato potrebbe richiedere nuove notifiche nel giro di pochi mesi, senza che vi siano modifiche ai prodotti stessi.

A PFAS SCIP notification is a mandatory submission to the European Chemicals Agency (ECHA) detailing the presence of "forever chemicals" (PFAS) in products. Companies must file this declaration if an item contains Substances of Very High Concern (SVHCs).

La riformulazione e la qualificazione dei materiali richiedono più tempo di quanto consentito dalla maggior parte dei periodi di transizione previsti dalle restrizioni

Entrambi i comitati dell’ECHA hanno espresso pareri favorevoli a un ampio divieto dei PFAS. L’emendamento all’Allegato XVII non è previsto prima del 2027, ma i tempi delle deroghe per settori specifici sono ancora in fase di definizione attraverso il processo normativo in corso e non sono stati ancora confermati. Avviare la mappatura delle sostanze e le valutazioni di sostituzione prima che le scadenze siano confermate è l’unico modo per avere opzioni a disposizione quando lo saranno.

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I questionari strutturati vengono inviati tramite il portale dei fornitori, disponibile in 29 lingue senza alcun costo di licenza per i fornitori. Ogni risposta viene automaticamente valutata in base alle restrizioni REACH applicabili e alle soglie di concentrazione delle SVHC, restituendo uno stato di conformità, non conformità o non applicabile per ciascuna sostanza e per ciascun articolo.

RISORSE E GUIDE SUI PFAS

Domande frequenti (FAQ)

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