Affrontare il rischio legato ai minerali provenienti da zone di conflitto e al lavoro minorile

VSoTr: la legge svizzera sulla catena di approvvigionamento

L'Ordinanza sulla due diligence e la trasparenza (VSoTr) impone a qualsiasi azienda con sede legale, sede principale o sede operativa in Svizzera di effettuare una due diligence continua lungo la catena di approvvigionamento. L’obbligo riguarda due ambiti distinti: i minerali provenienti da zone di conflitto (stagno, tantalio, tungsteno e oro) e i prodotti o servizi per i quali sussista un ragionevole sospetto di ricorso al lavoro minorile.

Prossima scadenza

30 giugno di ogni anno: le società il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare devono pubblicare il proprio rapporto di due diligence ai sensi della VSoTr entro tale data.

Il VSoTr è pienamente in vigore dall'anno fiscale 2023. La due diligence è un obbligo continuativo, non un'attività una tantum: le politiche relative alla catena di approvvigionamento, i sistemi di tracciabilità, le valutazioni dei rischi e i meccanismi di reclamo devono essere mantenuti e aggiornati costantemente.

Il rapporto annuale è il risultato visibile di tale processo continuo. Deve rimanere accessibile al pubblico per almeno dieci anni

Calendario normativo

29 novembre 2020

29 novembre 2020

L'iniziativa «Imprese responsabili» ottiene una stretta maggioranza dei voti popolari (50,7%), ma non riesce a ottenere la maggioranza richiesta dei cantoni e viene quindi respinta. Entra quindi in vigore la controproposta indiretta del Parlamento, che prevede obblighi di due diligence in materia di minerali provenienti da zone di conflitto e lavoro minorile.

1° gennaio 2022

1° gennaio 2022

Entra in vigore la VSoTr. Le disposizioni relative ai minerali provenienti da zone di conflitto e al lavoro minorile diventano parte integrante del diritto svizzero.

30 giugno 2024

30 giugno 2024

Scadenza per la presentazione delle prime relazioni annuali ai sensi del VSoTr (per le società con esercizio finanziario coincidente con l’anno solare). Le relazioni devono essere pubblicate online e rimanere accessibili per almeno dieci anni.

3 dicembre 2021

3 dicembre 2021

Il Consiglio federale adotta l’ordinanza VSoTr. L’ordinanza attua gli articoli 964j–964l del Codice delle obbligazioni svizzero.

1° gennaio 2023

1° gennaio 2023

Gli obblighi di due diligence diventano pienamente applicabili per la prima volta. L’esercizio 2023 è il primo anno di rendicontazione.

30 giugno di ogni anno

Scadenza per la rendicontazione annuale continua per le società con anno fiscale coincidente con l’anno solare. La due diligence si svolge in modo continuativo durante tutto l’anno.

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  • 2020
    29 novembre 2020

    29 novembre 2020

    L'iniziativa «Imprese responsabili» ottiene una stretta maggioranza dei voti popolari (50,7%), ma non riesce a ottenere la maggioranza richiesta dei cantoni e viene quindi respinta. Entra quindi in vigore la controproposta indiretta del Parlamento, che prevede obblighi di due diligence in materia di minerali provenienti da zone di conflitto e lavoro minorile.

  • 2021
    3 dicembre 2021

    3 dicembre 2021

    Il Consiglio federale adotta l’ordinanza VSoTr. L’ordinanza attua gli articoli 964j–964l del Codice delle obbligazioni svizzero.

  • 2022
    1° gennaio 2022

    1° gennaio 2022

    Entra in vigore la VSoTr. Le disposizioni relative ai minerali provenienti da zone di conflitto e al lavoro minorile diventano parte integrante del diritto svizzero.

  • 2023
    1° gennaio 2023

    1° gennaio 2023

    Gli obblighi di due diligence diventano pienamente applicabili per la prima volta. L’esercizio 2023 è il primo anno di rendicontazione.

  • 2024
    30 giugno 2024

    30 giugno 2024

    Scadenza per la presentazione delle prime relazioni annuali ai sensi del VSoTr (per le società con esercizio finanziario coincidente con l’anno solare). Le relazioni devono essere pubblicate online e rimanere accessibili per almeno dieci anni.

  • 2025
    30 giugno di ogni anno

    Scadenza per la rendicontazione annuale continua per le società con anno fiscale coincidente con l’anno solare. La due diligence si svolge in modo continuativo durante tutto l’anno.

Cosa prevede la normativa

L’Ordinanza sulla due diligence e sulla trasparenza (VSoTr) del 3 dicembre 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Si applica a qualsiasi società con sede legale, sede principale o sede operativa in Svizzera. 

L’ordinanza copre due ambiti distinti: i minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (CAHRA), quali stagno, tantalio, tungsteno e oro (noti come 3TG), e i prodotti o servizi per i quali sussista un ragionevole sospetto di ricorso al lavoro minorile. 

Le imprese soggette all’ordinanza devono definire una politica relativa alla catena di approvvigionamento, un sistema di tracciabilità, un meccanismo di reclamo e un processo di gestione dei rischi, per poi pubblicare una relazione annuale sul rispetto di tali obblighi. 

Le PMI che rimangono al di sotto di almeno due delle tre soglie – 20 milioni di franchi svizzeri di totale di bilancio, 40 milioni di franchi svizzeri di fatturato e 250 dipendenti a tempo pieno – per due esercizi finanziari consecutivi sono esentate dal filone relativo al lavoro minorile. Le soglie basate sul volume stabilite nell’Allegato 1 della VSoTr determinano le esenzioni per il percorso relativo ai minerali provenienti da zone di conflitto.

Le soglie basate sul volume stabilite nell’Allegato 1 del VSoTr determinano le esenzioni per la procedura relativa ai minerali provenienti da zone di conflitto. 

Sfide comuni nell’attuazione delle VSoTr per i team di conformità e di approvvigionamento

 

I dati di tracciabilità sono raramente disponibili oltre il primo livello della catena di approvvigionamento

Tracciare i minerali 3TG fino alla loro origine richiede documentazione da parte di fonderie e raffinerie, spesso situate a due o tre livelli di distanza dall’azienda con sede in Svizzera. La maggior parte dei sistemi di approvvigionamento non è stata progettata per acquisire i dati di provenienza CAHRA.

 

Il «sospetto ragionevole» non ha una definizione fissa ai sensi del VSoTr

Il percorso relativo al lavoro minorile viene attivato da uno standard basato sul rischio, non da casi confermati. Determinare se sussista un sospetto per una categoria di prodotti o un paese di approvvigionamento richiede una metodologia che tenga conto dell’Indice dei diritti dei bambini sul posto di lavoro dell’UNICEF, dei dati dell’OIL e di indicatori specifici del settore.

 

I membri del consiglio di amministrazione rispondono personalmente per la mancata osservanza del VSoTr

Il rapporto relativo al VSoTr deve essere redatto e approvato dall’organo di gestione o di controllo di ultimo livello, ovvero il consiglio di amministrazione nelle società per azioni svizzere. La responsabilità penale ricade sui singoli responsabili, non sulla persona giuridica.

 

Gli obblighi relativi ai minerali provenienti da zone di conflitto e al lavoro minorile si applicano in modo indipendente

Un’azienda può rientrare nell’ambito di applicazione di un percorso ma non dell’altro, oppure in entrambi con popolazioni di fornitori e metodologie di valutazione del rischio diverse. Ciascun percorso prevede requisiti di documentazione distinti.

Copertura VSoTr in entrambi i percorsi

L’osapiens HUB per la due diligence copre entrambi i percorsi VSoTr in un’unica piattaforma: tracciabilità dei minerali provenienti da zone di conflitto, valutazione del rischio di lavoro minorile, raccolta dei dati dei fornitori e generazione di rapporti annuali pronti per l’audit. 

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