L’Ordinanza sulla due diligence e sulla trasparenza (VSoTr) del 3 dicembre 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Si applica a qualsiasi società con sede legale, sede principale o sede operativa in Svizzera.
L’ordinanza copre due ambiti distinti: i minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (CAHRA), quali stagno, tantalio, tungsteno e oro (noti come 3TG), e i prodotti o servizi per i quali sussista un ragionevole sospetto di ricorso al lavoro minorile.
Le imprese soggette all’ordinanza devono definire una politica relativa alla catena di approvvigionamento, un sistema di tracciabilità, un meccanismo di reclamo e un processo di gestione dei rischi, per poi pubblicare una relazione annuale sul rispetto di tali obblighi.
Le PMI che rimangono al di sotto di almeno due delle tre soglie – 20 milioni di franchi svizzeri di totale di bilancio, 40 milioni di franchi svizzeri di fatturato e 250 dipendenti a tempo pieno – per due esercizi finanziari consecutivi sono esentate dal filone relativo al lavoro minorile. Le soglie basate sul volume stabilite nell’Allegato 1 della VSoTr determinano le esenzioni per il percorso relativo ai minerali provenienti da zone di conflitto.
Le soglie basate sul volume stabilite nell’Allegato 1 del VSoTr determinano le esenzioni per la procedura relativa ai minerali provenienti da zone di conflitto.